Compenso avvocato: la rilevanza della convenzione intervenuta fra le parti

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c., pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e solo in mancanza di quest’ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice; non rilevano, in ipotesi di libera pattuizione del compenso, neppure i minimi tariffari, giacchè la previsione di codesti non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, visto che risponde all’interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell’intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni ove a esso contrarie.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 17.4.2020, n. 7904