Cartella di pagamento: notifica a mezzo posta eseguita dall’Agente della riscossione senza l’osservanza dell’art. 149 c.p.c.

In materia di notificazione della cartella di pagamento trova applicazione un regime peculiare, di natura speciale, che prevede, in alternativa alla notificazione da parte degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati ovvero dai messi comunali, la notificazione a mezzo posta con raccomandata a/r. Ne consegue che il procedimento notificatorio non segue le modalità definite dall’art. 149 c.p.c.. Si aggiunga che dall’art. 26, comma 5, D.Lgs. 46/1999, che pone a carico del concessionario l’obbligo di conservare “… per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento” e di “… farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”, si desume che la relata di notifica costituisca prova della notifica in alternativa all’avviso di ricevimento, dunque nella sola ipotesi in cui la notifica sia stata eseguita mediante ufficiali della riscossione o soggetti abilitati. In conclusione, dall’analisi letterale e sistematica della normativa si evince che la notifica a mezzo posta possa essere eseguita direttamente dall’Agente della riscossione, senza l’osservanza della disciplina di cui all’art. 149 c.p.c.

Tribunale di Milano, sentenza del 7.1.2020, n. 43