Notifica a mezzo pec, scindibilità degli effetti per notificante e notificato, tempestività: occorre che la ricevuta di accettazione venga generata prima delle ore 24

In tema di notificazione con modalità telematiche, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo; per quanto tuttavia la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione sia applicabile, a seguito di Corte Cost. n. 75 del 2019, anche alla notifica con modalità telematiche e dunque, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (conv. con modiche nella L. 17 dicembre 2012, n. 221), essa operi in favore del notificante, occorre pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 13.3.2020, n. 7159