Doppia rinnovazione dell’atto di citazione

All’interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell’atto di citazione – che pertanto non rappresentano irrituali provvedimenti – purchè siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.2.2020, n. 4710