Assicurazione, spese di giudizio e patto di gestione della lite

Il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell’assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall’assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l’appunto, di tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Mette conto solo osservare che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell’assicuratore diviene giustificato ove l’assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale (nel caso di specie la SC osserva che, posto che secondo la Corte di merito  a giustificare il rifiuto della richiesta di rimborso è stata la scelta dello stesso assicurato di non avvalersi di detto patto, oltre che quella di agire in via riconvenzionale per fatti esorbitanti dalla copertura assicurativa, una tale giustificazione si appalesa conforme ad una corretta ricostruzione del dato normativo. La SC afferma anche che è ben vero infatti che, come argomentato in ricorso, a giustificare l’esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l’assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell’assicurato; l’indagine al riguardo però può e deve attingere dal comportamento di ciascuna delle parti contraenti e quindi anche del solo assicurato).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.2.2020, n. 4202