Riforma della sentenza in appello che fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado: titolo esecutivo?

Pur conoscendo il Tribunale l’esistenza di un diverso orientamento dalla Cassazione (secondo il quale in caso di riforma in appello di una sentenza di primo grado recante la condanna al pagamento di somme deve ritenersi implicita la condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata), si ritiene di dover aderire a quello secondo il quale una sentenza d’appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso. L’orientamento richiamato, comunque maggioritario, è da ritenersi del tutto preferibile e convincente sulla considerazione del fatto che il ricorso al principio della condanna implicita – che abilita la parte ad estrapolare un titolo esecutivo da una pronuncia che non lo contiene – si pone in disarmonia con il disposto del primo comma dell’art. 474 cod. proc. civ., che prevede che l’esecuzione forzata non possa aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Tribunale di Roma, sentenza del 4.12.2019, n. 10777