Rapporto tra cedente e cessionario, pretesa di rimborso dell’IVA pagata dal cessionario, giurisdizione

In tema di IVA, quanto al rapporto tra cedente e cessionario, laddove il cessionario dei beni e servizi rivesta la posizione di consumatore finale, e sia quindi il soggetto definitivamente inciso dall’imposta, la pretesa di rimborso dell’Iva pagata dal cessionario del bene o del servizio afferisce ad un rapporto di natura privatistica che da luogo alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale principio vale anche laddove l’operatore economico abbia acquistato beni e servizi che ha destinato in via esclusiva alla realizzazione di operazioni esenti o non imponibili in quanto in tal caso il soggetto assume la stessa posizione a fini fiscali del consumatore finale, non insorgendo in suo favore alcun diritto alla detrazione né al rimborso dell’iva liquidata nella fattura passiva e versata in rivalsa al cedente prestatore (fattispecie in tema di fondi pensione).

Tribunale di Milano, sentenza del 28.11.2019, n. 10988