Il decreto ingiuntivo deve essere motivato, a pena di nullità

L’art. 641 c.p.c. (“Se esistono le condizioni previste dall’art. 633 c.p.c. il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso ingiunge…”) richiede la motivazione quale elemento indefettibile del decreto ingiuntivo, costituente vera condanna provvisoria, in applicazione della regola generale di cui all’art. 111, c. 6, Cost. Tuttavia, il Legislatore non ha dettato una apposita disciplina di detta motivazione. Pertanto, va applicato l’art. 12 preleggi (che dispone: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”), con la conseguenza che al decreto ingiuntivo si applica per analogia legis l’art. 132 n. 4) c.p.c. che, in relazione al contenuto della sentenza, richiede “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Siffatta interpretazione è corroborata dalla particolare efficacia del D.I., suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata sul rapporto giuridico dedotto in difetto di opposizione o in caso di sua reiezione, racchiudendo in sé potenzialmente tre gradi di giudizio (cfr. artt. 647, comma 1, 656 e 324 c.p.c.). Deve quindi ritenersi nullo il decreto ingiuntivo per totale assenza della motivazione, qualora non vengano evidenziati i fatti costitutivi idonei a constatare la fondatezza della domanda di condanna proposta dal ricorrente-attore e gli elementi di diritto che ne suffraghino le ragioni (cfr. artt. 633, comma 1, e 634, comma 2, c.p.c.). D’altronde, l’art. 641 c.p.c. (“Se esistono le condizioni previste dall’art. 633 c.p.c. il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso ingiunge…”) vieta al giudice di accontentarsi della semplice affermazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge o della esistenza del diritto in base ai documenti offerti in comunicazione, imponendogli invece il “decreto motivato”, precetto aggiuntivo che non avrebbe alcun senso qualora fosse sufficiente la mera “verifica di ammissibilità” delle “condizioni previste dall’art. 633 c.p.c.“.

NDR: per approfondimenti in tema di interpretazione della legge e art. 12 preleggi si veda VIOLA, INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE CON MODELLI MATEMATICI (II Edizione, con Presentazione di Stefano SCHIRÒ, Presidente Prima Sezione Civile, Suprema Corte di Cassazione), Diritto Avanzato, Milano, 2018.

Tribunale di Taranto, sentenza del 25.1.2020