Differimento della prima udienza ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 166 c.p.c.: rimessione in termini per la costituzione del convenuto?

Va affermato il seguente principio di diritto: nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c., per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.2.2020, n. 2394