Condominio – decreto ingiuntivo – approvazione spese – assenza di ripartizione – sufficienza

Il potere-dovere dell’amministratore di riscuotere i contributi (art. 1130 n. 3 c.c.) ha la sua fonte nell’approvazione delle spese, sia ordinarie che straordinarie, da parte dell’assemblea dei condomini, in particolare attraverso l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo (art. 1135 c.c.). Non occorre che l’assemblea approvi anche lo stato di riparto, che consente di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.), atteso che le spese deliberate dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 1123 c.c. Pertanto, in presenza di una delibera assembleare di approvazione della spesa straordinaria, senza ripartizione, l’opponente può contestare solo la rispondenza della ripartizione ai criteri dettati dagli artt. 1123 e ss. c.c. e non la spesa da ripartire. In presenza, invece, anche di una deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, il giudizio di opposizione ha un ambito ancora più ristretto, diretto alla solo verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.

 

Tribunale di Salerno, sezione prima, sentenza del 12.03.2020