Opposizione agli atti esecutivi e vizi rilevabili d’ufficio: il caso del trust.

In tema di esecuzione, è ben vero che alcuni elementi di invalidità possono essere sanati in assenza di una tempestiva opposizione agli atti nel termine decadenziale di cui all’articolo 617 c.p.c., e non possono quindi costituire oggetto di rilievo ufficioso; tuttavia, è altrettanto vero che esistono vizi rilevabili d’ufficio, o perché ciò è previsto dalla legge (tra gli altri, cfr. art. 37 L. n. 183/2010), o perché lo impongono princìpi di tutela del debitore, o perché si tratta di irregolarità particolarmente gravi, o perché difetta una condizione dell’azione esecutiva, o perché il vizio è talmente gravi da rendere l’atto del tutto inidonea allo scopo per cui è prescritto.
Se il pignoramento viene eseguito, sia con riguardo alla notifica sia con riguardo alla trascrizione, nei confronti di un soggetto che deve ritenersi inesistente, id est il trust, allora ciò determina la mancata instaurazione del rapporto processuale.
Tanto basta a giustificare il rilievo d’ufficio da parte del G.E., proprio perché l’inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale acclara la strutturale inidoneità del processo a realizzare il proprio scopo [Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda, sentenza del 25.2.2014].

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