Dichiarazione di evento che comporta l’interruzione del processo in comparsa conclusionale: quali effetti?

Con riferimento alla declaratoria di interruzione del processo va confermato che la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’art. 300 c.p.c., comportano l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica, se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali – quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti – e senza astensione dall’attività difensiva, con la conseguenza che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità. Nella specie l’esclusione di una valenza interruttiva attuale della dichiarazione inserita nella comparsa conclusionale emerge anche dal fatto che lo stesso Procuratore, con la comparsa conclusionale, ha continuato a illustrare le difese dei propri assistiti. E’ del resto da considerare la ratio effettiva dell’art. 300 c.p.c., secondo la quale la possibilità di portare a conoscenza l’evento interruttivo, dopo lo svolgimento della attività istruttoria, è stata considerata in funzione della partecipazione alla discussione, ovvero in relazione alla riapertura della istruzione; sicché, ove l’una o l’altra attività non si prospettino, il procedimento, che assume il carattere della ufficiosità e non appalesa più la esigenza del contatto diretto con il giudice, prosegue con le parti così come costituite.

 

 

Tribunale di Roma, sentenza del 8.11.2019 n. 21489