Perpetuatio iurisdictionis ed eventuale incidenza delle pronunce di incostituzionalità

Il principio della perpetuano iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione; tuttavia ciò vale purché sulla giurisdizione non si sia formato il giudicato (o non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l’esercizio di determinati diritti) [Cassazione civile, sentenza del 25.2.2014, n. 4462].

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