Il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva

Il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, dovendo lo stesso concludersi – anche in conformità ai principi di celerità, concentrazione e coerenza processuale che informano il giusto processo ex art. 111 Cost. – con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento, l’uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l’altro – di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata – efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege.
Ne consegue che nel giudizio incidentale di cui all’art. 548 c.p.c. sono ammissibili le questioni di competenza, giurisdizione, litispendenza [Tribunale di Bologna, sezione quarta, sentenza del 6.12.2013].

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