Responsabilità dell’avvocato per omessa impugnazione: valutazione prognostica (fattispecie in tema di difetto di legittimazione)

Va confermato il principio per cui in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione è ravvisabile la fattispecie dell’omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio e l’esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall’omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicchè l’affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (nella specie la SC osserva che il giudice d’appello ha evidenziato l’esito totalmente vittorioso della parte, che aveva fondatamente eccepito il difetto di legittimazione e, inoltre,  il giudice di primo grado aveva riconosciuto in pieno il pregiudizio patito per esser stato coinvolto in un giudizio che non lo riguardava e, pertanto, ben poteva riteneresi che, stante la sua estraneità alle valutazioni sulla natura dei rapporti fra le parti e sulla parvità della materia, se avesse proposto l’impugnazione avrebbe potuto ottenere la riforma della pronuncia sulle spese).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.11.2019, n. 31187