Mancata consegna della notifica PEC per “casella piena”: contrasto giurisprudenziale

 Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rinviato alla pubblica udienza per il valore nomofilattico proprio della questione posta, relativa al caso in cui il ricorso risulta notificato via p.e.c. al difensore, con accettazione, da parte del sistema, ma senza consegna per “casella piena” e, al contempo, era stata effettuata un’elezione di domicilio presso uno studio legale, risultando quindi effettuata una diversa elezione di domicilio fisico. Appaiono prospettabili le seguenti differenti ricostruzioni: la parte è tenuta a provvedere tempestivamente al rinnovo della notifica secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 c.p.c. e ss.; se la consegna non sia potuta effettivamente avvenire nel senso dell’inserimento nella casella del destinatario, essendo imputabile tale evento a quest’ultimo, l’inserimento medesimo potrebbe ritenersi comunque come perfezionato, sì da equivalere a una consegna effettuata; la notifica non andata a buon fine per la saturazione della casella in parola giustificherebbe l’ordine di rinnovo giudiziale della notificazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.2.2020, n. 2755