Interpretazione letterale e ratio hanno lo stesso peso: la seconda non può comunque prevalere

L’art. 12 delle Preleggi, laddove stabilisce che nell’applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del Legislatore, non privilegia il criterio letterale ma pone un dualismo tra lettera e spirito o ratio della norma, non può certamente consentirsi all’interprete di pervenire ad una correzione della disposizione normativa nel significato tecnico delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che, in assenza di correzione, la disposizione non coglierebbe le finalità per le quali è stata forgiata.

 

 

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 9.11.2019, n. 7667