Le critiche alle risultanze della CTU possono essere svolte nella comparsa conclusionale

Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, le contestazioni sollevate alla medesima dalle parti possono riguardare il procedimento, oppure il contenuto di essa: se le prime integrano eccezioni di nullità e si inquadrano nell’ambito di applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., onde la relativa eccezione va sollevata nella prima difesa, le seconde costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, le quali non soggiacciono a detto rigoroso termine di decadenza. Fermo quindi il limite del divieto di introdurre in giudizio – dopo che siano decorsi i relativi termini fissati dal codice di rito – fatti costitutivi, modificativi od estintivi nuovi, nuove domande o eccezioni e nuove prove, nonché il rispetto del contraddittorio (in quanto la controparte abbia la possibilità di replicare in un proprio atto, successivo a quello che tali nuove difese abbia introdotto), le confutazioni e le critiche alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ben possono essere svolte nella comparsa conclusionale, anche mediante argomentazioni tecniche “suggerite” da un esperto della specifica materia extragiuridica.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 69.7.2016, n. 15418