Riassunzione del processo in seguito a pronuncia sulla giurisdizione: termini; rito del lavoro, mancanza negli atti di causa del verbale dell’udienza di discussione: conseguenze

La riassunzione del processo di primo grado conseguente all’affermazione della competenza giurisdizionale dell’A.G.O., denegata nei gradi di merito e fatta dalla Corte di Cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto in via generale dall’art. 392 c.p.c., secondo la misura di esso ratione temporis stabilita, e non nel termine di cui all’art. 367 c.p.c., comma 2, riguardante l’ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, nè in quello di cui all’art. 353 c.p.c., comma 2, nè infine nei termini stabiliti dall’art. 50 c.p.c. o L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2.

Nelle controversie soggette al rito del lavoro la mancanza negli atti di causa del verbale dell’udienza di discussione non comporta di per se che debbano ritenersi non eseguite le formalità previste dall’art. 429 c.p.c. e non determina quindi alcuna nullità della sentenza, atteso che la relativa prova non deve necessariamente trarsi dalla documentazione formatasi a norma degli artt. 126 e 130 c.p.c. e fornita di fede privilegiata, ma può ricavarsi da atti dotati di analoga autorevolezza, quali le affermazioni contenute nella sentenza circa la pronunzia del dispositivo all’udienza, dopo la discussione della causa da parte dei difensori presenti.

 

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 14.11.2019, n. 29623