Opposizione allo stato passivo, indicazione dei documenti, acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare, documenti trasmessi dal creditore al curatore a mezzo PEC

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99 L.Fall., comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno o di alcuni di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1, sicchè, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, ex art. 99 L.Fall., comma 2, n. 4), che siano custoditi nel detto fascicolo informatico.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.9.2019, n. 23008