CNF sull’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato anche se il provvedimento da impugnare ha rilevato la manifesta infondatezza delle pretese in relazione al primo grado

Posto che secondo la Corte di cassazione ogni domanda di ammissione al gratuito patrocinio – anche in relazione a distinti gradi di giudizio per una medesima vicenda – deve essere oggetto di autonoma valutazione, alla luce del primario rilievo dell’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, si ritiene pertanto che il COA debba poter disporre – in casi analoghi a quelli evocati nel quesito e ove ne ricorrano i presupposti – l’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato anche ove il provvedimento avverso il quale si voglia proporre impugnazione abbia rilevato la manifesta infondatezza delle pretese in relazione al primo grado di giudizio.

  

Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 27 (pubbl. 11.9.2019)