È possibile contestare la mancata effettiva conoscenza del contenuto della notifica a mezzo PEC?

La notifica telematica si intende perfezionata, con riferimento alla data e all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6, stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario: incombe quindi al destinatario dare riscontro delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico (nella specie la parte non ha allegato l’esistenza di fatti, a lui non imputabili, che gli impedissero di prendere conoscenza di quanto notificatogli e si è limitato a opporre che la ricevuta di consegna non comproverebbe la visualizzazione del messaggio trasmesso da parte del suo destinatario: circostanza pacifica, ma priva di consistenza sul piano delle implicazioni pratiche, dal momento che il perfezionamento della notifica prescinde dall’atto con cui il detto soggetto prende effettiva conoscenza del contenuto della comunicazione giacente nella sua casella di posta elettronica).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.11.2019, n. 31052