CGUE: nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve procedere alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi

Nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato a interpretarlo deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia a esso sottoposta.

È altresì necessario rilevare che spetta ai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, decidere se e in quale misura una disposizione nazionale possa essere interpretata conformemente alla direttiva di cui trattasi senza procedere a un’interpretazione contra legem di tale disposizione.

Una simile interpretazione conforme trova, infatti, i suoi limiti nei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare in quello della certezza del diritto, nel senso che essa non può servire da fondamento a un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

 

Corte giustizia Unione Europea, sezione quarta, sentenza del 27.03.2019, n. 545/17