Procedura fallimentare, domanda di ammissione al passivo e forma telematica di trasmissione del ricorso

Vanno affermati i seguenti principi di diritto:

nelle procedure fallimentari nelle quali, alla data del 19 dicembre 2012 (di entrata in vigore della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, poi modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1 gennaio 2013) non sia stata ancora effettuato l’avviso L. Fall., ex art. 92, il creditore è tenuto, ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 2, a trasmettere il ricorso contenente la domanda tempestiva di ammissione al passivo, con la documentazione ad esso allegata, all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nel predetto avviso, ai sensi della L. Fall., art. 92, comma 1, n. 4);

nelle procedure fallimentari nelle quali, alla data del 19 dicembre 2012, l’avviso L. Fall., ex art. 92, sia stato già effettuato secondo le modalità anteriormente vigenti, il curatore ha l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata con apposito avviso da inviare a creditori e terzi interessati entro il 30 giugno 2013 (invitandoli a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro i tre mesi successivi, ai sensi della L. n. 221 del 2012, art. 17, pena il perfezionamento delle successive comunicazioni mediante deposito in cancelleria, ai sensi della L. Fall., art. 31-bis, comma 2) e, a far tempo dal 31 ottobre 2013, i creditori e terzi interessati sono tenuti a trasmettere il ricorso contenente l’eventuale domanda tardiva L. Fall., ex art. 101, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal curatore;

in entrambi i casi, il mancato rispetto della forma telematica di trasmissione del ricorso determina la improcedibilità del ricorso, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, qualora la domanda sia comunque pervenuta al curatore, sia stata da questi inserita nel progetto di stato passivo, completa della documentazione allegata, e sia stata esaminata, nel contraddittorio di rito con tutti i creditori e terzi interessati, all’udienza di discussione dello stato passivo;

in caso di inottemperanza del curatore agli obblighi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – come prescritti dalla L. Fall., art. 92, comma 1, n. 4), ovvero dalla L. n. 221 del 2012, art. 17 – la domanda depositata dal creditore in cancelleria, ai sensi della L. Fall., art. 16, comma 1, n. 5), non può essere dichiarata irricevibile, a meno che la parte interessata dimostri – senza che sia possibile il ricorso alla scienza privata del giudice, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. – la conoscenza o conoscibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, che abbia assolto l’obbligo imposto dalla L. n. 221 del 2012, art. 17, comma 2-bis (come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, in vigore dal 1 gennaio 2013) di comunicare al Registro delle Imprese, entro dieci giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 12.11.2019, n. 29258