Mutamento del rito e liquidazione spese professionali

Nelle cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell’avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l’opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anzichè con ricorso, può avvenire, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti; anche in una causa avente ad oggetto le prestazioni professionali dell’avvocato, introdotta e proseguita con il rito ordinario, il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza 9.1.2020, n. 186