Notifica dell’atto di impugnazione effettuata a mani della persona “addetta al ritiro”, ma in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario: che succede?

La notifica dell’atto di impugnazione effettuata a mani della persona “addetta al ritiro” – e, si aggiunge, similmente, a mani del portiere – in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un’eventuale comunicazione all’ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c., l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.12.2019, n. 31685