Successione apertasi all’estero e normativa applicabile: rinvio alle Sezioni Unite

La Seconda Sezione civile ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni di massima, di particolare importanza, concernenti (a) l’individuazione dell’ordinamento cui fare riferimento per qualificare istituti e materie in ambito successorio, ai fini dell’operatività degli artt. 13, comma 1, 15 e 46 della l. n. 218 del 1995, (b) l’applicabilità o meno del rinvio ex art. 13, comma 1, l. n. 218 cit., allorché la legge straniera richiamata sia in contrasto con il principio di unitarietà della successione fissato dal successivo art. 46 della medesima legge, (c) i limiti di operatività della legge straniera richiamata, ove la stessa contempli il cd. principio della scissione, nonché i suoi riflessi sulla validità del titolo successorio e, infine, (d) le conseguenze – sulla regolamentazione del fenomeno successorio – del rinvio alla “lex rei sitae” contenuto nella norma straniera richiamata.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.1.2020, n. 18