Prevedibilità della sentenza in senso sfavorevole all’accoglimento della domanda: va riconosciuto l’indennizzo da durata irragionevole del processo?
L’esistenza di un diritto “vivente” consolidato in senso sfavorevole all’accoglimento della domanda giudiziale esclude la configurabilità di un patema d’animo da durata irragionevole del processo e quindi un danno non patrimoniale ai sensi della L. n. 89 del 2001. In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il patema d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi anche nell’ipotesi di “temerarietà sopravvenuta”, ovvero quando la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole [Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.9.2019, n. 22086].