Prescrizione: responsabilità dell’avvocato per decorso del termine e mancata informazione al cliente

Posto che ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, rientra nell’ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Mentre non ricorre tale ipotesi allorchè l’incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, dovendosi se del caso tutelare la parte in ragione del termine più breve ipotizzabile.

 Con riferimento alla mancata specifica informazione dell’avvocato al cliente in ordine alla possibile prescrizione del diritto deve rimarcarsi che l’obbligo informativo a tutela della posizione giuridica dell’assistito è consustanziale alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento, e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo, e quindi in caso di estinzione dello stesso.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.11.2019, n. 28629