Notifica dell’impugnazione al domicilio dichiarato nel giudizio di merito, esito negativo per trasferimento dello studio: rinnovazione della notifica?

Posto che la notifica va effettuata al domicilio reale (quale risulta dall’albo professionale ovvero dagli atti processuali), poichè il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, va ribadito che la notifica dell’impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio di merito, che abbia avuto esito negativo per l’avvenuto trasferimento dello studio, non ha alcun effetto giuridico. La parte impugnante ha, in tal caso, la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e la successiva notificazione avrà effetto dalla data di attivazione del procedimento, semprechè detta ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto tenuti presenti i tempi necessari per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni necessarie per provvedere alla rinnovazione. In tale ipotesi, la possibilità di superare eventuali decadenze è subordinata a due condizioni: l’errore sul domicilio del destinatario non deve essere imputabile al notificante e la nuova notifica deve essere eseguita entro un termine ragionevole (non superiore alla metà di quello stabilito a pena di decadenza). Riguardo al primo profilo, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio eletto nel giudizio, se questi esercita l’attività in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, in alternativa, nel domicilio effettivo, previo riscontro, da parte dell’interessato, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione, non essendo giustificata la notificazione ad un indirizzo diverso (la SC osserva che nel caso di specie l’errore commesso non può, quindi, ritenersi scusabile – e non giustifica la chiesta rimessione in termini – dato che il trasferimento era stato annotato nell’albo degli avvocati da data ampiamente anteriore alla proposizione dell’impugnazione incidentale, la quale è stata, inoltre, notificata presso il domicilio effettivo del difensore della società resistente a distanza di mesi dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza delle ragioni per le quali la prima notifica non aveva avuto esito).

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.11.2019, n. 28269