Cessata materia del contendere come antitesi dell’interesse ad agire

La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l’antitesi dell’interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell’azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l’interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.

 

 

Tribunale Catania, sezione lavoro sentenza del 22.11.2019