Filtro in appello, ordinanza di inammissibilità, ricorso per cassazione: occorre indicare che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta al giudice del gravame

In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 medesimo codice, sicchè la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.6.2019, n. 16891 CondividiPost correlati:Procura speciale per ricorso in Cassazione: no al riferimento al presente procedimento, senza indicare il numero e no alla previsione di atti incompatibili con il giud ..........

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