Capo IV
DELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Sezione I
DEL PIGNORAMENTO
Art. 555.
Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.
Le attivita’ previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.
Art. 556.
Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore puo’ fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Art. 557.
Deposito dell’atto di pignoramento
L’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione l’atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell’ipotesi di cui all’articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere al momento del deposito dell’atto di pignoramento forma il fascicolo dell’esecuzione.
Art. 558.
Limitazione dell’espropriazione
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione puo’ applicare il disposto dell’articolo 496, oppure puo’ sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
Art. 559.
Custodia dei beni pignorati
Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, puo’ nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e’ il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilita’, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui e’ autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e’ nominato custode altro soggetto.
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.
Art. 560.
Modalita’ di nomina e revoca del custode. Modo della custodia
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
Ad essi e’ fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e’ eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 569, stabilisce le modalita’ con cui il custode deve adoperarsi affinche’ gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita’.
Art. 561.
Pignoramento successivo
Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e’ stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e’ compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 564. In tal caso l’esecuzione si svolge in unico processo.
Se il pignoramento successivo e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.
Art. 562.
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.
Sezione II
DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 563. NDR: abrogato
Art. 564.
Facolta’ dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 565.
Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.
Art. 566.
Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.
Sezione III
DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
§ 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 567. Istanza di vendita
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonche’ i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo’ essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo’ essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni e’ inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e’ richiesta o non e’ concessa, oppure se la documentazione non e’ integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non e’ stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia e’ dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi’ l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
Art. 568.
Determinazione del valore dell’immobile
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile si determina a norma dell’articolo 15 primo comma.
Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell’articolo 13 ultimo comma.
Se il bene non e’ soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e’ determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo’ fornire un esperto da lui nominato.
Art. 569.
Provvedimento per l’autorizzazione della vendita
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a se’ per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere piu’ di centoventi giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita’ della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia’ decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Con la stessa ordinanza, il giudice puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
§ 2: VENDITA SENZA INCANTO
Art. 570.
Avviso della vendita
Dell’ordine di vendita e’ dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale e’ pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
Art. 571.
Offerte d’acquisto
Ognuno, tranne il debitore, e’ ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.
L’offerta non e’ efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se e’ inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalita’ stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta e’ irrevocabile, salvo che:
1)NDR: abrogato
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se e’ stabilito che la cauzione e’ da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572.
Deliberazione sull’offerta
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta e’ superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e’ senz’altro accolta.
Se l’offerta e’ inferiore a tale valore, il giudice non puo’ far luogo alla vendita se vi e’ il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e’ seria possibilita’ di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573.
Gara tra gli offerenti
Se vi sono piu’ offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta piu’ alta.
Se la gara non puo’ aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice puo’ disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.
Art. 574.
Provvedimenti relativi alla vendita
Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e’ avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583.
Se il prezzo non e’ depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 587.
Art. 575. NDR: abrogato
§ 3: VENDITA CON INCANTO
Art. 576.
Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o piu’ lotti;
2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;
3) il giorno e l’ora dell’incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita’ e l’incanto, nonche’ le eventuali forme di pubblicita’ straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;
5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalita’ del deposito.
L’ordinanza e’ pubblicata a cura del cancelliere.
Art. 577.
Indivisibilita’ dei fondi
La divisione in lotti non puo’ essere disposta se l’immobile costituisce un’unita’ colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art. 578.
Delega a compiere la vendita
Se una parte dei beni pignorati e’ situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e’ situata.
In tal caso, copia dell’ordinanza e’ trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.
Art. 579.
Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto e’ disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e’ ammesso a fare offerte all’incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Art. 580.
Prestazione della cauzione
Per offrire all’incanto e’ necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e’ immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e’ restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte e’ trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 581.
Modalita’ dell’incanto
L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Allorché siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile e’ aggiudicato all’ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e’ superata da un’altra, anche se poi questa e’ dichiarata nulla.
Art. 582.
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
Art. 583.
Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale, che e’ rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 584.
Offerte dopo l’incanto
Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarita’ delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da’ pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e’ trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 585.
Versamento del prezzo
L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile e’ stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario e’ stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione puo’ limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non puo’ eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata.
Art. 586.
Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione puo’ sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi’ l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 587.
Inadempienza dell’aggiudicatario
Se il prezzo non e’ depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente e’ tenuto al pagamento della differenza.
Art. 588.
Termine per l’istanza di assegnazione
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, puo’ presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589.
Istanza di assegnazione
L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo’ presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590.
Provvedimento di assegnazione
Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.
Art. 591.
Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perche’ si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il giudice puo’ altresi’ stabilire diverse Condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita’, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi’ un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.
§ 3bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591bis.
Delega delle operazioni di vendita
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, puo’, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita’ indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita’ della pubblicita’, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;
9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’articolo 587;
10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita’ di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche’ all’espletamento delle formalita’ di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell’avviso di cui all’articolo 570 e’ specificato che tutte le attivita’, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi’ alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalita’ delle persone presenti, la descrizione delle attivita’ svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale e’ sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso nondeve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e’ stato versato nel termine, il professionista delegato ne da’ tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita’ stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e’ proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
Art. 591ter.
Ricorso al giudice dell’esecuzione
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta’, il professionista delegato puo’ rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche’ avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.
Sezione IV:
DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 592.
Nomina dell’amministratore giudiziario
L’amministrazione giudiziaria dell’immobile e’ disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu’ creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Art. 593.
Rendiconto
L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Art. 594.
Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Art. 595.
Cessazione dell’amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo’ chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno puo’ fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.
L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu’ proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.
Sezione V
DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 596.
Formazione del progetto di distribuzione
Se non si puo’ provvedere a norma dell’articolo 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 591bis, non piu’ tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche’ possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Art. 597.
Mancata comparizione
La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente.
Art. 598.
Approvazione del progetto
Se il progetto e’ approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne da’ atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 591bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512.
Capo V
DELL’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599.
Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e’ notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e’ fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600.
Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e’ possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e’ chiesta o non e’ possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.
Art. 601.
Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione e’ sospesa finche’ sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
Capo VI
DELL’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art. 602.
Modo dell’espropriazione
Quando oggetto dell’espropriazione e’ un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e’ stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Art. 603.
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
Art. 604.
Disposizioni particolari
Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e’ sentito anche il terzo.
Titolo III
DELL’ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
Art. 605.
Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Art. 606.
Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.
Art. 607.
Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo’ avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
Art. 608.
Modo del rilascio
L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e’ tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procedera’.
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Art. 608bis.
Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
Art. 609.
Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione
Se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo’ disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.
Art. 610.
Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficolta’ che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo’ chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.
Art. 611.
Spese dell’esecuzione
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese e` fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.
Titolo IV
DELL’ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
Art. 612.
Provvedimento
Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalita’ dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Art. 613.
Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione
L’ufficiale giudiziario puo’ farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficolta’ che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.
Art. 614.
Rimborso delle spese
Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.
Il giudice dell’esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.
Art. 614bis.
Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare
Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Titolo V
DELLE OPPOSIZIONI
Capo I
DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL’ESECUZIONE
Sezione I
DELLE OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE
Art. 615.
Forma dell’opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e’ ancora iniziata, si puo’ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.
Quando e’ iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita’ dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 616.
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Sezione II
DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
Art. 617.
Forma dell’opposizione
Le opposizioni relative alla regolarita’ formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Art. 618.
Provvedimenti del giudice dell’esecuzione
Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da’, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All’udienza da’ con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta’. La causa e’ decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi’ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.
Sezione III
OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 618bis.
Procedimento
Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 615 e dal secondo comma dell’art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Capo II
DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI
Art. 619.
Forma dell’opposizione
Il terzo che pretende avere la proprieta’ o altro diritto reale sui beni pignorati puo’ proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da’ atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi’ in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.
Art. 620.
Opposizione tardiva
Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione e’ proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Art. 621.
Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non puo’ provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Art. 622. NDR: ne è stata dichiarata l’illegittimità costituzionalità.
Rivista scientifica di diritto processuale civile – Direttore scientifico: Luigi Viola
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Omissione dei nuovi avvertimenti d.c. (dopo Cartabia) nell’atto introduttivo di rito semplificato ex art. 281undecies c.p.c.: è nullità nel caso di contumacia del convenuto.
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Mediazione obbligatoria: no per le domande riconvenzionali
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Inammissibilità dell’impugnazione, apprezzabile anche sotto il profilo del mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità: condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Onorari dell’avvocato possono essere ridotti anche al di sotto delle tariffe dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
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La Nuova Procedura Civile del 1.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 31.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 29.1.2024
Omesso decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c.: non decorrono i termini per le memorie integrative
La Nuova Procedura Civile del 26.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.1.2024
La Nuova procedura Civile del 24.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 22.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.1.2024
Riforma Civile: entro primavera arrivano i correttivi dice Nordio
La Nuova Procedura Civile del 18.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 17.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 16.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 15.1.2024
VIOLA, Un po’ di chiarezza dopo il dm 217/2023 sulle notificazioni per via telematica da parte degli avvocati
La Nuova Procedura Civile del 12.1.2024
Comunicazione del 11.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 9.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.1.2024
Modifiche allo statuto dei contribuenti, ecco il testo del d.lgs.219/2023 con l’introduzione del principio di proporzionalità e della consulenza giuridica: si possono limitare i diritti dei contribuenti nei limiti dello stretto necessario ed è possibile chiedere consulenze la cui risposta è basata su documenti di prassi.
Nuove regole tecniche per i processo telematici: ecco il testo del d.m. 29.12.2023
Speciale FOCUS LaNuovaProceduraCivile: Riforma Cartabia + sinteticità + collegamenti ipertestuali e compenso + appello incidentale + pignoramento
Intelligenza artificiale ed onere probatorio, in materia di procedura di mobilità straordinaria
La Nuova Procedura Civile del 19.12.2023
La Nuova Procedura Civile del 18.12.2023
Tributario, violazione del principio di sinteticità (concisione ed intellegibilità) per sproporzione rispetto al livello di complessità e al valore della causa: inammissibilità
Speciale Cartabia 11.12.2023: Dottrina + Schemi + Prassi
Speciale Cartabia: giurisprudenza + formule
La Nuova Procedura Civile del 4.12.2023
Conclusionali per il Tribunale di Mantova (ord. 13.9.2023): vanno omessi i riferimenti allo svolgimento del processo e vanno solo richiamate le difese senza riproporle.
La Nuova Procedura Civile del 1.12.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 29.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 28.11.2023
Più probabile che non nel caso di pluralità di cause: eliminare quelle meno probabili per poi confrontare quelle rimaste
La Nuova Procedura Civile del 24.11.2023
Introduzione del giudizio in materia lavoristico-locatizia con rito ordinario, anziché con rito speciale: che succede dopo la riforma Cartabia?
La Nuova Procedura Civile del 23.11.2023
Casella PEC piena, che succede? Risponderanno le Sezioni Unite.
Notifica telematica: perfezionamento per il notificante all’accettazione
La Nuova Procedura Civile del 22.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 21.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.11.2023
Banche Dati di Merito al via: dal 20 novembre per i Professionisti, dal 14 dicembre per i cittadini.
La Nuova Procedura Civile del 16.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 15.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 14.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.11.2023
Speciale LaNuovaProceduraCivile del 10 e 11 novembre 2023: ultimi FOCUS
La Nuova Procedura Civile del 8.11.2023
Il riforma del processo civile riduce la durata dei processi e l’arretrato (comunicato del Ministero della Giustizia del 7.11.2023)
La Nuova Procedura Civile del 7.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 6.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 3.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 31.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.10.2023
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona stigmatizza i provvedimenti che sviliscono la dignità dell’Avvocato: comunicato
Speciale FOCUS riforma CARTABIA (26 E 27 OTTOBRE): LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
La Nuova Procedura Civile del 25.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 24.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 23.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.10.2023
Violazione criteri chiarezza e sinteticità: spese liquidate in misura superiore rispetto ai medi tabellari perchè l’altra parte è stata costretta ad impegnarsi di più
La Nuova Procedura Civile del 19.10.2023
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La Nuova Procedura Civile del 17.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 16.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.10.2023
Violazione dei criteri redazionali degli atti ex dm 110/2023 (carattere ed interlinea): si compensano le spese
La Nuova Procedura Civile del 12.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 11.10.2023
Comunicazione del 10.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 9.10.2023
Giusto salario minimo costituzionale: il giudice può discostarsi dalla contrattazione collettiva laddove sia in contrasto con i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
La Nuova Procedura Civile del 5.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 4.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 2.10.2023
Riforma Cartabia, l’elenco delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c. non è tassativo
La Nuova Procedura Civile del 29.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 27.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 26.9.2023
Covid: illegittima la sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria, con discostamento dalla posizione della Consulta e dell’ISS
Processo civile d.c. (dopo Cartabia): questione di costituzionalità sull’art. 171-bis c.p.c.
Speciale FOCUS riforma CARTABIA: LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
La Nuova Procedura Civile del 20.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 19.9.2023
Processo civile d.c. (dopo Cartabia): ecco le linee guida del Tribunale di Cuneo
La Nuova Procedura Civile del 13.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 12.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 11.9.2023
FORMULA: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023
Ecco l’Intelligenza Artificiale de LaNuovaProceduraCivile
La Nuova Procedura Civile del 7.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 6.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.9.2023
Violazione del principio di sinteticità e compensazione delle spese
FORMULA: atto di citazione aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023
Interpretazione deve partire da quella letterale secondo l’art. 12 preleggi: la disposizione irrimediabilmente oscura è incostituzionale. Ipse dixit della Corte Costituzionale.
CASCELLA, Responsabilità professionale del commercialista e riflessi sulla copertura assicurativa. Considerazioni a margine di una interessante decisione di merito
Decreto su criteri redazionali e limiti degli atti giudiziari pubblicato in Gazzetta Ufficiale: massimo 40 pagine, salvo giustificazione
Speciale Cartabia (14.7.2023): FORMULE + GIURISPRUDENZA
Consiglio Nazionale Forense: progetto di portale con Intelligenza Artificiale ad accesso gratuito
La Nuova Procedura Civile del 13.7.2023
Decreto ex art. 171 bis c.p.c. d.c. (dopo Cartabia): fissazione di un’udienza per decidere se convertire il rito in favore del semplificato
La Nuova Procedura Civile del 12.7.2023
Comunicazione del 11.7.2023
Lutto per la perdita dell’avv. Gianmarco Cesari
La Nuova Procedura Civile del 6.7.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.7.2023
Speciale ad accesso GRATUITO (30 giugno e 3 luglio): novità della riforma Cartabia con decorrenza 30.6.2023 (schemi + dottrina + formula + giurisprudenza + prassi&chiarimenti + dossier)
La Nuova Procedura Civile del 29.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 28.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 26.6.2023
SPECIALE 23.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 11/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 22.6.2023
Questione di nullità proponibile anche in sede di precisazione delle conclusioni. La clausola contrattuale da interesse per ritardo può essere abusiva anche se inferiore all’interesse usurario.
La Nuova Procedura Civile del 21.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.6.2023
Contenuto degli atti difensivi e limiti redazionali
La Nuova Procedura Civile del 19.6.2023
Atti con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni pretestuose formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza: condanna ex art. art. 96 c. 3 c.p.c.
SPECIALE 16.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 10/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 15.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 14.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.6.2023
SPECIALE 9.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 9/2023 Settimanale Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 8.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 7.6.2023
Enunciato normativo affetto da radicale oscurità: è incostituzionale
La Nuova Procedura Civile del 6.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 5.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 31.5.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.5.2023
Invio messaggio audio su una chat di gruppo whatsapp: no alla sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro
GiuriMatrix: assistente legale basato sull’intelligenza artificiale.
SPECIALE 26.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 8/2023 Settimanale Cartabia
Verona, questi gli orientamenti sul Processo civile d.c. (dopo Cartabia): verbale di riunione ex art. 47 quater o.g.
La Nuova Procedura Civile del 23.5.2023
SPECIALE 19.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 7/2023 Settimanale Cartabia
Chiesto di escutere 8 testimoni, con conversione del rito da sommario in ordinario: il giudice riduce la lista testi, salvando il rito sommario
La Nuova Procedura Civile del 18.5.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.5.2023
SPECIALE 12.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 6/2023 Settimanale Cartabia
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): Milano dice sì
La Nuova Procedura Civile del 10.5.2023 (7 news al giorno, 1400 all’anno)
Principio di sinteticità: atto troppo lungo (8 pagine per comparsa di risposta) legittima la compensazione delle spese
La Nuova Procedura Civile del 9.5.2023
VIOLA, Più probabile che non: 7 osservazioni critiche alla recente pronuncia della Cassazione
COCOLA-ZACCHEO, Organismi di mediazione ed enti di formazione. I circoscritti poteri di regolamentazione del Ministero.
SPECIALE 5.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 5/2023 Settimanale Cartabia
Rinnovazione della citazione d.c. (dopo Cartabia)
Mexico, dal 2027 il processo si svolgerà nel Metaverso: ecco un video dimostrativo.
SPECIALE 28.4.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 4/2023 Settimanale Cartabia
Opposizione a decreto ingiuntivo: nuovo rito si applica solo quando il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
SPECIALE 21.4.2023: omaggio per gli abbonati n. 3/2023
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): per Genova applicabile al caso di consensuale.
Ricorso con cumulo di separazione e divorzio: Bari si orienta sulla tesi negativa
Libertà di forme e ammissibilità dell’atto nonostante il difetto di sinteticità: dopo la riforma Cartabia, le cose potrebbero cambiare?
Citazione – nuovo rito d.c. (dopo Cartabia) – notifica effettuata in data 1.4.2023 – conseguenze – nullità – rinnovazione
Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022): la prima giurisprudenza
FESTI, Intelligenza artificiale e diritto
COCOLA-ZACCHEO, Mediazione civile, circolare ministeriale del 5 aprile 2023: nuovi requisiti e criticità
SPECIALE 7.4.2023: in OMAGGIO per gli abbonati il Settimanale Cartabia
Giudicato da mancata opposizione a decreto ingiuntivo e consumatore, sì al controllo sull’abusività della clausola in sede monitoria: ecco le Sezioni Unite
Domanda di divorzio d.c. (dopo Cartabia): il termine è di procedibilità, non più proponibilità; queste le conseguenze pratiche.
FORMULA: comparsa di risposta con appello incidentale (dopo d.lgs 149/2022)
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): queste le indicazioni del Tribunale di Vercelli
La Nuova Procedura Civile del 23.3.2023
Opposizione a decreto ingiuntivo d.c. (dopo Cartabia): queste le linee guida del Tribunale di Venezia
Tribunale di Lecco su entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lvo 149/2022) per i procedimenti introdotti con citazione e per opposizione a decreto ingiuntivo.
La Nuova Procedura Civile del 17.3.2023, speciale riforma Cartabia (d.lvo 14972022): la primissima Giurisprudenza
Rito semplificato di cognizione: Milano opta per interpretazione estensiva del giustificato motivo
VIOLA, Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022)
RIZZELLI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (artt. 473-bis.69 – 473-bis.71)
RUDI, Quanto vale una censura?
PRIMICERI, Processo del lavoro post Cartabia: queste le novità
Giudice di Pace di Prato: sospensione dei decreti ingiuntivi per il 2023
Riforma del processo civile, ufficio del Giudice di Pace di Milano, disposizioni in merito al contributo unificato dal 1.1.2023 e dal 1.3.2023 (comunicazione del 14.2.2023)
Decreto ingiuntivo non opposto: giudicato valicabile in ragione della tutela del consumatore.
La Nuova Procedura Civile del 17.2.2023: speciale ultime novità sulla riforma Cartabia
Riforma Cartabia famiglia: pubblicato in Gazzetta Ufficiale emendamento che posticipa l’efficacia del divieto di ascolto del minore da parte di giudici onorari al 30.6.2023
SCHEMA, Rito ordinario di cognizione post Cartabia: che succede se il giudice omette o ritarda il decreto ex art. 171-bis c.p.c.?
La Nuova Procedura Civile del 9.2.2023 (7 news al giorno, 1400 all’anno)
SCHEMA: Riforma Cartabia, sempre no alla produzione di documenti in udienza
SPINA, Riforma del processo civile: da quando si applicano le modifiche alla mediazione? Queste le contrapposte soluzioni interpretative.
La Nuova Procedura Civile del 31.1.2023
VIOLA, Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.: le nuove preclusioni forti e deboli
Notifica a mezzo pec: se la casella è piena, allora il notificante deve procedere presso il domicilio fisico eletto
Contributo unificato e rito semplificato di cognizione (riforma Cartabia)
Nuovo art. 121 c.p.c. (d.lvo 149/2022) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione
Schema Notificazioni: le novità dopo la riforma Cartabia
SCHEMA: nuovo rito ordinario, dalla citazione alla prima udienza
SCHEMA iter: procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. (dopo la legge di Bilancio 2023)
SCHEMA: Procedimento innanzi al Giudice di Pace dopo la legge di bilancio 2023, date di efficacia
TABELLA, Mediazione, legge di bilancio, anticipazione della riforma del processo civile: testo di legge con tutte le modifiche con date di efficacia (testo a fronte, ante e post riforma)
La Nuova Procedura Civile del 9.1.2023 (7 news al giorno)
Milleproroghe sulla Giustizia in Gazzetta Ufficiale + schema
Legge di bilancio 2023: date di efficacia della riforma del processo civile
Formula: atto di appello alla luce della riforma 2023
Riforma processo civile 2023: pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’anticipazione dell’entrata in vigore
VIOLA, Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico
Inefficacia del pignoramento per tardivo deposito nella nota di trascrizione: Mantova non condivide l’orientamento della Cassazione perchè va seguita la lettera della legge
SCHEMA: Udienza a trattazione scritta (c.d. udienza cartolare), evoluzione della disciplina dalla legislazione emergenziale (Covid) alla riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) in vigore dal 1.1.2023
CERRATO, L’ammissibilità dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929 – bis. c.p.c. avverso l’atto di conferimento di quote sociali quale negozio a titolo gratuito (nota a Trib. Savona, 7 settembre 2022)
No al rapporto di lavoro se non si raggiunge la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica (attendibilità)
ALBANESE, Il futuro della Giustizia è smart?
Responsabilità sanitaria: erroneo il riferimento del CTU al criterio probabilistico laddove riguardi l’indagine sulla condotta
VIOLA, Probabilità prevalente nel caso di più alternative causali, tra logica e test baconiano (nota a Cass. 25884/2022)
Interpretazione conforme a direttive UE: sì va bene, ma senza arrivare ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (IL ≥ IR). La direttiva (anche se chiara, precisa e incondizionata) vincola lo Stato, ma non il cittadino.
SPINA, Contumacia e oneri probatori: contrasto giurisprudenziale?
Superbonus 110%: miglioramento dell’efficienza energetica può ledere il decoro, ma serve la prova
Superbonus 110%: se è innovazione lesiva del decoro architettonico, serve l’unanimità
Giudizio di legittimità: denunciabile solo la motivazione che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dell’art. 12 preleggi (giurisprudenza costante)
Danno da emotrasfusione, nesso causale tra trasfusione e contagio, accertamento della Commissione medico-ospedaliera, efficacia probatoria: parola alle Sezioni Unite
ALBANESE, Riflessioni a margine del XXXV Congresso Nazionale Forense: dalle radici identitarie i nuovi orizzonti della Professione
LESTINI, Il forense e il domicilio digitale
Tabella Progetti Tribunali/Università in materia di giustizia predittiva di L. GIORDANO
Speciale Riforma Processo Civile: LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
SPINA, Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022
Riforma Processo Civile: ecco il testo pubblicato in gazzetta Ufficiale
Giustizia Predittiva induttiva (impostazione statistico-giurisprudenziale): arriva anche il Tribunale di Milano
Tabelle nuovi PARAMETRI FORENSI (in vigore dal 23.10.2022)
Riforma del processo civile approvata in via definitiva: queste le novità
BROSIO, Il profilo gius-economico della tutela cautelare d’urgenza nel contesto epidemiologico Covid-19
Locazione abitativa: no all’obbligo di rinegoziazione da sopravvenuta pandemia Covid
FORMULA: atto di citazione (per procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023)
Riforma del processo civile (l. 206/2021): relazione illustrativa
Interpretazione: non deve mai essere strumento per sostituirsi alla voluntas legis
Il Giudice non si basa sulle probabilità, ma su prove certe: sì alla conferma logica superiore (più elevata idoneità rappresentativa), per Corte dei Conti Sicilia.
Incompatibilità tra norme e possibilità ‘abrogativa’ per il giudice: VIGNETTA
Ipsoa estende Giurimetria al fiscale: giustizia predittiva (induttiva), su spinta del progetto di legge
CAPUTO, L’intelligenza artificiale applicata alla giustizia: strumento dell’uomo o suo sostituto?
Speciale novità ex l. 206/2021 in vigore da oggi 22.6.2022 in tema di FAMIGLIA ed ESECUZIONI
ZACCARO, Pignoramento presso terzi: modifiche ex l. 206/2021 in vigore dal 22.6.2022 e problemi applicativi
RIZZELLI, L’art 709 ter c.p.c. novellato dalla l. 206/2021 e il problema della nozione di pregiudizio per il minore
Schema: NUOVO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 206/2021 di riforma del processo civile
GRECO, Opere d’Arte: breve vademecum pratico-giuridico per il loro acquisto
Sì al nesso di causalità anche in situazioni sotto il 50%+1, ma con prudente apprezzamento della complessiva evidenza probatoria.
Giustizia predittiva (induttiva) in materia tributaria: ecco il testo della proposta di legge.
COZZA-MEDINELLI, Sui buoni fruttiferi postali serie q/p e sul tasso di interesse
CERRATO, Sui rapporti tra tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e coercizione indiretta ex art. 614 bis. c.p.c.
MARASCA, Il calendario del processo civile: la pratica attuazione.
Invito a conciliare indicando termini, per il ricorrente, per far pervenire la sua proposta e, per controparte, per replicarvi con controproposta (Corte dei conti)
E’ sbagliata l’applicazione generalizzata del più probabile che non: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica
VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale.
Analogia legis e iuris solo in caso di lacuna normativa ed impossibilità di interpretazione letterale: non basta invocare il “sistema”
Webinar, 29.11.2024: Intelligenza Artificiale al servizio degli studi legali
Obbligo di colleganza e diritto di difesa
Concordato preventivo biennale: d.l. 14 novembre 2024, n. 167 in Gazzetta ufficiale
Notifica del precetto, contrasto tra visura camerale e certificato di residenza
La stima equitativa del danno
Danno morale e dinamico-relazionale riconosciuto una somma unica e cumulativa
Controversie condominiali, devoluzione in arbitrato, legittimità
Le Sezioni Unite su procedimento di correzione degli errori materiali e spese di lite
venerdì, Novembre 22, 2024