Articoli da 555 a 622 c.p.c.

Capo IV
DELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Sezione I
DEL PIGNORAMENTO
Art. 555.
Forma del pignoramento

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.
Le attivita’ previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.
Art. 556.
Espropriazione di mobili insieme con immobili

Il creditore puo’ fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Art. 557.
Deposito dell’atto di pignoramento

L’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione l’atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell’ipotesi di cui all’articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere al momento del deposito dell’atto di pignoramento forma il fascicolo dell’esecuzione.
Art. 558.
Limitazione dell’espropriazione

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione puo’ applicare il disposto dell’articolo 496, oppure puo’ sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
Art. 559.
Custodia dei beni pignorati

Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, puo’ nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e’ il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilita’, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui e’ autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e’ nominato custode altro soggetto.
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.
Art. 560.
Modalita’ di nomina e revoca del custode. Modo della custodia

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
Ad essi e’ fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e’ eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 569, stabilisce le modalita’ con cui il custode deve adoperarsi affinche’ gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita’.
Art. 561.
Pignoramento successivo

Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e’ stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e’ compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 564. In tal caso l’esecuzione si svolge in unico processo.
Se il pignoramento successivo e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.
Art. 562.
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.
Sezione II
DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 563. NDR: abrogato
Art. 564.
Facolta’ dei creditori intervenuti

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 565.
Intervento tardivo

I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.
Art. 566.
Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.
Sezione III
DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
§ 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 567. Istanza di vendita

Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonche’ i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo’ essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo’ essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni e’ inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e’ richiesta o non e’ concessa, oppure se la documentazione non e’ integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non e’ stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia e’ dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi’ l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
Art. 568.
Determinazione del valore dell’immobile

Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile si determina a norma dell’articolo 15 primo comma.
Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell’articolo 13 ultimo comma.
Se il bene non e’ soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e’ determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo’ fornire un esperto da lui nominato.
Art. 569.
Provvedimento per l’autorizzazione della vendita

A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a se’ per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere piu’ di centoventi giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita’ della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia’ decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Con la stessa ordinanza, il giudice puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
§ 2: VENDITA SENZA INCANTO
Art. 570.
Avviso della vendita

Dell’ordine di vendita e’ dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale e’ pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
Art. 571.
Offerte d’acquisto

Ognuno, tranne il debitore, e’ ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.
L’offerta non e’ efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se e’ inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalita’ stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta e’ irrevocabile, salvo che:
1)NDR: abrogato
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se e’ stabilito che la cauzione e’ da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572.
Deliberazione sull’offerta

Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta e’ superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e’ senz’altro accolta.
Se l’offerta e’ inferiore a tale valore, il giudice non puo’ far luogo alla vendita se vi e’ il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e’ seria possibilita’ di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573.
Gara tra gli offerenti

Se vi sono piu’ offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta piu’ alta.
Se la gara non puo’ aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice puo’ disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.
Art. 574.
Provvedimenti relativi alla vendita

Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e’ avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583.
Se il prezzo non e’ depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 587.
Art. 575. NDR: abrogato
§ 3: VENDITA CON INCANTO
Art. 576.
Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o piu’ lotti;
2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;
3) il giorno e l’ora dell’incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita’ e l’incanto, nonche’ le eventuali forme di pubblicita’ straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;
5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalita’ del deposito.
L’ordinanza e’ pubblicata a cura del cancelliere.
Art. 577.
Indivisibilita’ dei fondi

La divisione in lotti non puo’ essere disposta se l’immobile costituisce un’unita’ colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art. 578.
Delega a compiere la vendita

Se una parte dei beni pignorati e’ situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e’ situata.
In tal caso, copia dell’ordinanza e’ trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.
Art. 579.
Persone ammesse agli incanti

Salvo quanto e’ disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e’ ammesso a fare offerte all’incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Art. 580.
Prestazione della cauzione

Per offrire all’incanto e’ necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e’ immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e’ restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte e’ trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 581.
Modalita’ dell’incanto

L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Allorché siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile e’ aggiudicato all’ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e’ superata da un’altra, anche se poi questa e’ dichiarata nulla.
Art. 582.
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
Art. 583.
Aggiudicazione per persona da nominare

Il procuratore legale, che e’ rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 584.
Offerte dopo l’incanto

Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarita’ delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da’ pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e’ trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 585.
Versamento del prezzo

L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile e’ stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario e’ stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione puo’ limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non puo’ eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata.
Art. 586.
Trasferimento del bene espropriato

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione puo’ sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi’ l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 587.
Inadempienza dell’aggiudicatario

Se il prezzo non e’ depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente e’ tenuto al pagamento della differenza.
Art. 588.
Termine per l’istanza di assegnazione

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, puo’ presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589.
Istanza di assegnazione

L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo’ presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590.
Provvedimento di assegnazione

Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.
Art. 591.
Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perche’ si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il giudice puo’ altresi’ stabilire diverse Condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita’, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi’ un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.
§ 3bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591bis.
Delega delle operazioni di vendita

Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, puo’, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita’ indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita’ della pubblicita’, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;
9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’articolo 587;
10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita’ di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche’ all’espletamento delle formalita’ di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell’avviso di cui all’articolo 570 e’ specificato che tutte le attivita’, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi’ alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalita’ delle persone presenti, la descrizione delle attivita’ svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale e’ sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso nondeve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e’ stato versato nel termine, il professionista delegato ne da’ tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita’ stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e’ proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
Art. 591ter.
Ricorso al giudice dell’esecuzione
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta’, il professionista delegato puo’ rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche’ avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.
Sezione IV:
DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 592.
Nomina dell’amministratore giudiziario

L’amministrazione giudiziaria dell’immobile e’ disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu’ creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Art. 593.
Rendiconto

L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Art. 594.
Assegnazione delle rendite

Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Art. 595.
Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo’ chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno puo’ fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.
L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu’ proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.
Sezione V
DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 596.
Formazione del progetto di distribuzione

Se non si puo’ provvedere a norma dell’articolo 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 591bis, non piu’ tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche’ possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Art. 597.
Mancata comparizione

La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente.
Art. 598.
Approvazione del progetto

Se il progetto e’ approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne da’ atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 591bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512.
Capo V
DELL’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599.
Pignoramento

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e’ notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e’ fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600.
Convocazione dei comproprietari

Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e’ possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e’ chiesta o non e’ possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.
Art. 601.
Divisione

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione e’ sospesa finche’ sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
Capo VI
DELL’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art. 602.
Modo dell’espropriazione

Quando oggetto dell’espropriazione e’ un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e’ stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Art. 603.
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
Art. 604.
Disposizioni particolari

Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e’ sentito anche il terzo.
Titolo III
DELL’ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
Art. 605.
Precetto per consegna o rilascio

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Art. 606.
Modo della consegna

Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.
Art. 607.
Cose pignorate

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo’ avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
Art. 608.
Modo del rilascio

L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e’ tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procedera’.
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Art. 608bis.
Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
Art. 609.
Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

Se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo’ disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.
Art. 610.
Provvedimenti temporanei

Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficolta’ che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo’ chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.
Art. 611.
Spese dell’esecuzione

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese e` fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.
Titolo IV
DELL’ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
Art. 612.
Provvedimento

Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalita’ dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Art. 613.
Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

L’ufficiale giudiziario puo’ farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficolta’ che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.
Art. 614.
Rimborso delle spese

Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.
Il giudice dell’esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.
Art. 614bis.
Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare

Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Titolo V
DELLE OPPOSIZIONI
Capo I
DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL’ESECUZIONE

Sezione I
DELLE OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE
Art. 615.
Forma dell’opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e’ ancora iniziata, si puo’ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.
Quando e’ iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita’ dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 616.
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Sezione II
DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
Art. 617.

Forma dell’opposizione
Le opposizioni relative alla regolarita’ formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Art. 618.
Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da’, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All’udienza da’ con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta’. La causa e’ decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi’ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.
Sezione III
OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 618bis.
Procedimento

Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 615 e dal secondo comma dell’art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Capo II
DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI
Art. 619.
Forma dell’opposizione

Il terzo che pretende avere la proprieta’ o altro diritto reale sui beni pignorati puo’ proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da’ atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi’ in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.
Art. 620.
Opposizione tardiva

Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione e’ proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Art. 621.
Limiti della prova testimoniale

Il terzo opponente non puo’ provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Art. 622. NDR: ne è stata dichiarata l’illegittimità costituzionalità.

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