Il giudizio di separazione con domanda di assegnazione della casa coniugale non è pregiudiziale al provvedimento di rilascio dell’immobile.

L’esistenza di una causa di separazione personale, in corso tra le parti, nella quale è stata presentata una domanda di assegnazione della casa coniugale non preclude la possibilità di avere una pronuncia avente per oggetto il rilascio del medesimo immobile, così che non opera il regime della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. [Tribunale di Modena, sezione seconda, sentenza del 17.2.2014, n. 159].

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