Opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo; opposizione pre-esecutiva, pignoramento, opposizione all’esecuzione e sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo

Sussiste litispendenza fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, e semprechè le cause pendano innanzi a giudici diversi. Invece, nell’ipotesi – più probabile – in cui le due opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse se ne dovrà disporre la riunione, ai sensi dell’art. 273 c.p.c.; ovvero, qualora ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, bisognerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.“.

L’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, fondate su identici fatti costitutivi e pendenti, nel merito, innanzi al medesimo ufficio giudiziario, vanno riunite d’ufficio, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., ferme restando le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima.

Il giudice dell’opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, (così come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35), non perde il potere di provvedere sull’istanza per effetto dell’attuazione del pignoramento o, comunque, dell’avvio dell’azione esecutiva, sicchè l’ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinerà ab esterno la sospensione ex artt. 623 e 626 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate.

Il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell’opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell’esecutività del titolo è radicalmente nullo e tale invalidità deve essere rilevata, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione.

Qualora siano contemporaneamente pendenti l’opposizione a precetto (art. 615 c.p.c., comma 1) e l’opposizione all’esecuzione già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all’adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l’opponente possa in astratto rivolgersi all’uno o all’altro giudice, una volta presentata l’istanza innanzi a quello con il potere “maggiore” (il giudice dell’opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell’esecuzione, neppure se l’altro non sia ancora pronunciato.

Qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all’esecuzione già iniziata, il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacchè un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 1. Il giudizio che le parti hanno l’onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l’opposizione a precetto.

Qualora, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell’esecuzione – o il collegio adito in sede di reclamo ex art. 624 c.p.c., comma 2 e art. 669-terdecies c.p.c. – sospenda l’esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell’opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 616 c.p.c. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo previsti dall’art. 624 c.p.c., comma 3, in quanto l’unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza.

Qualora il giudice dell’esecuzione, ravvisando identità di petitum e la causa petendi fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine di cui all’art. 616 c.p.c. per l’introduzione nel merito della seconda causa, la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovrà introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di cui art. 289 c.p.c., chiedendo che in quella sede sia accertata l’insussistenza della litispendenza o, comunque, un rapporto di mera continenza. Infatti, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti nè l’opposizione agli atti esecutivi, nè il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, nè il regolamento di competenza.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.10.2019, n. 26285