Libro Terzo
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo I
DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Art. 474.
Titolo esecutivo
L’esecuzione forzata non puo’ avere luogo che in virtu’ di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche’ gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo’ aver luogo che in virtu’ dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
Art. 475.
Spedizione in forma esecutiva
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva puo’ farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale e’ spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:
“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.
Art. 476.
Altre copie in forma esecutiva
Non puo’ spedirsi senza giusto motivo piu’ di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.
Sull’istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo e’ condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma
Art. 477.
Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo’ loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione puo’ farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
Art. 478.
Prestazione della cauzione
Se l’efficacia del titolo esecutivo e’ subordinata a cauzione, non si puo’ iniziare l’esecuzione forzata finche’ quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Art. 479.
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.
Il precetto puo’ essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche’ la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Art. 480.
Forma del precetto
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullita’ l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e’ fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e’ richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e’ stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 481.
Cessazione dell’efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e’ iniziata l’esecuzione.
Se contro il precetto e’ proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.
Art. 482.
Termine ad adempiere
Non si puo’ iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi e’ pericolo nel ritardo, puo’ autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione e’ data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
Titolo II
DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo I
DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Sezione I
DEI MODI E DELLE FORME DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Art. 483.
Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore puo’ valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata dal giudice di quest’ultima.
Art. 484.
Giudice dell’esecuzione
L’espropriazione e’ diretta da un giudice.
Nei tribunali la nomina del giudice dell’esecuzione e’ fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
Art. 485.
Audizione degli interessati
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.
Il decreto e’ comunicato dal cancelliere.
Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta’, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da’ comunicazione alla parte non comparsa.
Art. 486.
Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Art. 487.
Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che puo’ essere dal giudice stesso modificata o revocata finche’ non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186.
Art. 488.
Fascicolo dell’esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o il giudice dell’esecuzione stessa puo’ autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell’originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l’originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 489.
Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.
Art. 490.
Pubblicita’ degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e’ altresi’ inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto una o piu’ volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionale e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita’ commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso e’ omessa l’indicazione del debitore.
Sezione II
DEL PIGNORAMENTO
Art. 491.
Inizio dell’espropriazione
Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Art. 492.
Forma del pignoramento
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi’ contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita’ presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, puo’ chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita’, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita’ dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e’ redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo e’ compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi e’ costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo’ richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facolta’ di cui all’articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante piu’ soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalita’ di ciascuno, nonche’ quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresi’ facolta’ di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore e’ un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato puo’ richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche’ sulle modalita’ di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l’esecuzione puo’ concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488, secondo comma.
Art. 493.
Pignoramenti su istanza di piu’ creditori
Piu’ creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale e’ stato compiuto un pignoramento puo’ essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu’ creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e’ unito ad altri in unico processo.
Art. 494.
Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore puo’ evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.
All’atto del versamento si puo’ fare riserva di ripetere la somma versata.
Puo’ altresi’ evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Art. 495.
Conversione del pignoramento
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puo’ chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita’, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e’ depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e’ determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza puo’ disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi (3) la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità
Art. 496.
Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati e’ superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo’ disporre la riduzione del pignoramento.
Art. 497.
Cessazione dell’efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.
Sezione III
DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 498.
Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine e’ notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo’ provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.
Art. 499.
Intervento
Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche’ i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita’, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonche’ copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta’ di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l’ordinanza con cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi’, udienza di comparizione davanti a se’ del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere piu’ di sessanta giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinche’ essi possano munirsi del titolo esecutivo.
Art. 500.
Effetti dell’intervento
L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da’ diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
Sezione IV
DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
Art. 501.
Termine dilatorio del pignoramento
L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo’ essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo’ essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata.
Art. 502.
Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita puo’ essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Art. 503.
Modi della vendita forzata
La vendita forzata puo’ farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
Art. 504.
Cessazione della vendita forzata
Se la vendita e’ fatta in piu’ volte o in piu’ lotti, deve cessare quando il prezzo gia’ ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495 comma primo.
Art. 505.
Assegnazione
Il creditore pignorante puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione puo’ essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu’, d’accordo fra tutti.
Art. 506.
Valore minimo per l’assegnazione
L’assegnazione puo’ essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
Art. 507.
Forma dell’assegnazione
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Art. 508.
Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, puo’ concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.
Sezione V
DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 509.
Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire e’ formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario.
Art. 510
Distribuzione della somma ricavata
Se vi e’ un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L’accantonamento e’ disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinche’ i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a se’ del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano gia’ stati integralmente soddisfatti, e da’ luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata e’ disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi e’ istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, e’ consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.
Art. 511.
Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499 secondo comma.
Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
Art. 512.
Risoluzione delle controversie
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o piu’ crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il giudice puo’, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.
Capo II
DELL’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Sezione I
DEL PIGNORAMENTO
Art. 513.
Ricerca delle cose da pignorare
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo’ ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo’ anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e’ necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, puo’ autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo’ direttamente disporre.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario puo’ sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Art. 514.
Cose mobili assolutamente impignorabili
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
[4)NDR: abrogato
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche’ i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Art. 515.
Cose mobili relativamente impignorabili
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo’ escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo’ anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione puo’ dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Art. 516.
Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
Art. 517.
Scelta delle cose da pignorare
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della meta’.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Art. 518.
Forma del pignoramento
L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
Art. 519.
Tempo del pignoramento
Il pignoramento non puo’ essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo’ essere proseguito fino al suo compimento.
Art. 520.
Custodia dei mobili pignorati
L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Art. 521.
Nomina e obblighi del custode
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne’ il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non puo’ usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve rendere il conto a norma dell’art. 593.
Quando e’ depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilita’. Le persone incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto puo’ chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.
Art. 522.
Compenso del custode
Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli e’ stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.
Nessun compenso puo’ attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.
Art. 523.
Unione di pignoramenti
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia’ iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.
Art. 524.
Pignoramento successivo
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia’ compiuto, ne da’ atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e’ compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne da’ notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Sezione II
DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 525.
Condizione e tempo dell’intervento
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da’ notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529.
Art. 526.
Facolta’ dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 527. abrogato
Art. 528.
Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione
Sezione III
DELL’ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 529.
Istanza di assegnazione o di vendita
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Art. 530.
Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita
Sull’istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalita’ della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia’ decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvedera’ con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera’ a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’articolo 525.
Il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l’incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534bis, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche.
In ogni caso il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che sia effettuata la pubblicita’ prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
Art. 531.
Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La vendita di frutti pendenti non puo’ essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non puo’ essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle cose indicate nell’articolo 515 il giudice dell’esecuzione puo’ differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda agraria.
Art. 532.
Vendita a mezzo di commissionario
Il giudice dell’esecuzione puo’ disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche’ proceda alla vendita in qualita’ di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita’ del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo’ imporre al commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non puo’ essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
Art. 533.
Obblighi del commissionario
Il commissionario assicura agli interessati la possibilita’ di esaminare, anche con modalita’ telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non puo’ consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli e’ tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche’ siano venduti all’incanto.
Il compenso al commissionario e’ stabilito dal giudice dell’esecuzione con decreto.
Art. 534.
Vendita all’incanto
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione, col provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che, oltre alla pubblicita’ prevista dal primo comma dell’articolo 490, sia data anche una pubblicita’ straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.
Art. 534bis.
Delega delle operazioni di vendita
Il giudice, con il provvedimento di cui all’articolo 530, puo’, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
Art. 534ter.
Ricorso al giudice dell’esecuzione
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta il professionista delegato puo’ rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.
Art. 535.
Prezzo base dell’incanto
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e’ determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Art. 536.
Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Chi e’ incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e puo’ richiedere l’intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
Art. 537.
Modo dell’incanto
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e’ fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non puo’ compiersi nel giorno stabilito, e’ continuata nel primo giorno seguente non festivo.
Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.
Art. 538.
Nuovo incanto
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui e’ stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
Art. 539.
Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento
Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Art. 540.
Pagamento del prezzo e rivendita
Se il prezzo non e’ pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita’ dell’aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita e’ immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
Art. 540bis.
Integrazione del pignoramento
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
Sezione IV
DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 541.
Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformita’.
Art. 542.
Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o dell’esecuzione non l’approva, ognuno di essi puo’ chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il dell’esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
Capo III
DELL’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
Sezione I
DEL PIGNORAMENTO E DELL’INTERVENTO
Art. 543.
Forma del pignoramento
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinche’ questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.
L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto, e’ tenuto a depositare immediatamente l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell’articolo 314.
Art. 544.
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato e’ garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato e’ garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
Art. 545.
Crediti impignorabili
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita’, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre la meta’ dell’ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Art. 546.
Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli e` notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo e` soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della meta’, agli obblighi che la legge impone al custode.
Nel caso di pignoramento eseguito presso piu’ terzi, il debitore puo’ chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.
Art. 547.
Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi’ specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.
Art.548.
Mancata dichiarazione del terzo
Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Art. 549.
Contestata dichiarazione del terzo
e sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.
Art. 550.
Pluralita’ di pignoramenti
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo’ limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.
Art. 551.
Intervento
L’intervento di altri creditori e’ regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Sezione II
DELL’ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 552.
Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.
Art. 553.
Assegnazione e vendita di crediti
Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di € 0,052 di capitale per € 0,00258 di rendita.
Art. 554.
Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto e’ garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto e’ garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
Rivista scientifica di diritto processuale civile – Direttore scientifico: Luigi Viola
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Carta docenti ed algoritmo: condanna per il Ministero dell’Istruzione e del Merito
La Nuova Procedura Civile del 22.10.2024
La Nuova Procedura Civile del 21.10.2024
Comunicazione del 18.10.2024
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: condanna per eccesso di formalismi processuali italiani
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SACCOMANI, Intelligenza artificiale, processi algoritmici e profili giuslavoristici in una prospettiva comparatistica tra diritto euro-unitario e statunitense.
La Nuova Procedura Civile del 14.10.2024
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No alla consulenza giuridica al governo russo e alle persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia
La Nuova Procedura Civile del 7.10.2024
Speciale SPECIFICHE TECNICHE de LaNuovaProceduraCivile 3 e 4 ottobre 2024
SIGILLO’, Regole e specifiche tecniche dal 30 settembre 2024
Specifiche tecniche: circolare del 6 settembre 2024
La Nuova Procedura Civile del 2.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 1.10.2024
PCT, Nuove specifiche tecniche, Vademecum 30.9.2024 (Ordine degli Avvocati di Milano)
La Nuova Procedura Civile del 30.9.2024
Specifiche tecniche dal 30.9.2024: cosa cambia e cosa non cambia a cura della FIIF (foto).
La Nuova Procedura Civile del 27.9.2024
La Nuova Procedura Civile del 26.9.2024
Introduzione della causa con rito sommario di cognizione oggi abrogato dalla riforma Cartabia, che succede? Si può andare avanti lo stesso.
FIIF (Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense): commento alle Specifiche Tecniche
La Nuova Procedura Civile del 25.9.2024
Rieti, 11.10.2024: Diritto e società alla prova di algoritmi ed Intelligenza Artificiale
Procreazione medicalmente assistita eterologa – coppia di donne – figlio da riconoscersi anche dalla madre intenzionale – divieto – questione di legittimità costituzionale – sussistenza
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Rito famiglia d.c. (dopo Cartabia), 10 giorni per la difesa del convenuto potrebbero essere pochi: rinvio alla Corte Costituzionale.
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Messaggi Whatsapp contestati genericamente: decreto ingiuntivo confermato
La Nuova Procedura Civile del 18.9.2024
La Nuova procedura Civile del 17.9.2024
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VILLANI – ZIZZARI, Processo tributario: le nuove norme entrate in vigore lunedì 2. settembre 2024
La Nuova procedura Civile del 12.9.2024
La Nuova Procedura Civile del 11.9.2024
Comunicazione del 10.9.2024
La Nuova Procedura Civile del 9.9.2024
La Nuova Procedura Civile del 6.9.2024
La Nuova Procedura Civile del 5.9.2024
La Nuova Procedura Civile del 4.9.2024
Intervento del terzo nel rito famiglia dopo Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 3.9.2024
Specifiche Tecniche in vigore dal 30.9.2024: ecco il testo del provvedimento 7.8.2024
STILO, L’impatto dell’algoritmo sull’originale archetipo criminalità organizzata
La Nuova Procedura Civile del 1.7.2024
GATT, 10 azioni per sviluppare la IA in Italia
La Nuova Procedura Civile del 27.6.2024
Linee guida per il deposito atti tramite PCT (Corte di Appello di Roma, UNEP, giugno 2024)
La Nuova Procedura Civile del 26.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 24.6.2024
Speciale ultime novità Cartabia (20 e 21 giugno 2024)
La Nuova Procedura Civile del 19.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 18.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 17.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 14.6.2024
CASCELLA, Presupposti e limiti per dedurre in Cassazione l’omesso esame di un documento.
La Nuova Procedura Civile del 13.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 12.6.2024
Comunicazione del 11.6.2024
Sì alla fissazione di un’udienza anticipata ad opera del giudice d.c. (dopo Cartabia) prima delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La Nuova Procedura Civile del 10.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 6.6.2024
Comunicazione del 5.6.2024
La Nuova Procedura Civile del 4.6.2024
VIOLA, Le nuove verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. dopo Corte Costituzionale 96/2024
La Nuova Procedura Civile del 3.6.2024
CASCELLA, Decreto ingiuntivo e limiti del giudicato secondo la Cassazione
La Nuova Procedura Civile del 31.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 29.5.2024
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La Nuova Procedura Civile del 24.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.5.2024
Comunicazione del 22.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 21.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 20.5.2024
Comunicazione del 16.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 15.5.2024
Comunicazione del 14.5.2024
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La Nuova procedura Civile del 9.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.5.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.5.2024
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La Nuova Procedura Civile del 24.4.2024: ultimi focus e formule
In Arrivo il DDL sulla IA: questioni sul malfunzionamento saranno di competenza del Tribunale ordinario (no G.A.)
La Nuova Procedura Civile del 23.4.2024
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CHIARAVALLOTI: nuova Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria
Focus: valutazione delle prove e prudente apprezzamento
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Greco (CNF): no alla IA che redige bozze di provvedimenti giudiziari
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La Nuova Procedura Civile del 12.4.2024: speciale bozza decreto CORRETTIVO CARTABIA con Schema + Relazione + Dossier + Osservazioni
La Nuova Procedura Civile del 11.4.2024
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Accesso civico generalizzato: non si guarda la situazione soggettiva del richiedente (art. 12 preleggi).
Ultimi Focus: speciale LaNuovaProceduraCivile del 28.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 27.3.2024
FOCUS interpretazione delle legge: giurisprudenza + dottrina + documenti e approfondimenti
La Nuova Procedura Civile del 26.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.3.2024
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La Nuova Procedura Civile del 21.3.2024
E’ censurabile in Cassazione la sentenza che non segue il procedimento interpretativo delle norme ex art. 12 preleggi
La Nuova Procedura Civile del 20.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.3.2024
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Speciale Ultima giurisprudenza dopo Cartabia: La Nuova Procedura Civile del 15.3.2024
Se difetta una puntuale denominazione degli allegati, il giudice può ridurre le spese
La Nuova Procedura Civile del 14.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 13.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 12.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 11.3.2024
Comunicazione del 8.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 7.3.2024
Pignoramento di crediti verso terzi: questo il testo del d.l. 19/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
La Nuova Procedura Civile del 6.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 5.3.2024: speciale IV International Congress on Predictive Justice
La Nuova Procedura Civile del 4.3.2024
La Nuova Procedura Civile del 1.3.2024
Comunicazione del 29.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 28.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 27.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 26.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.2.2024: ultimi focus
La Nuova Procedura Civile del 21.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 20.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.2.2024
Approvato schema di d.lgs. correttivo della riforma Cartabia: ecco il testo
Comunicazione del 16.2.2024
Via libera al d.lgs correttivo della riforma Cartabia
La Nuova Procedura Civile del 15.2.2024
Nuovo Statuto del Contribuente con eliminazione del diritto al Contraddittorio per gli atti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pericolo per la riscossione: rischio di illegittimità costituzionale
Correzioni al rito Cartabia in arrivo: pronto il d.lgs.
La Nuova Procedura Civile del 14.2.2024
Omissione dei nuovi avvertimenti d.c. (dopo Cartabia) nell’atto introduttivo di rito semplificato ex art. 281undecies c.p.c.: è nullità nel caso di contumacia del convenuto.
La Nuova Procedura Civile del 13.2.2024
SPINA, Domanda riconvenzionale e mediazione c.d. obbligatoria: osservazioni a prima lettura sulla portata applicativa di Cass. s.u. 7.2.2024, n. 3452 (argomenti e spunti di riflessione)
Mediazione obbligatoria: no per le domande riconvenzionali
La Nuova Procedura Civile del 8.2.2024
Inammissibilità dell’impugnazione, apprezzabile anche sotto il profilo del mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità: condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Onorari dell’avvocato possono essere ridotti anche al di sotto delle tariffe dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Intelligenza Artificiale a supporto dell’attività del Giudice Amministrativo: avviata l’elaborazione di una strategia di impiego
La Nuova Procedura Civile del 1.2.2024
La Nuova Procedura Civile del 31.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 30.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 29.1.2024
Omesso decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c.: non decorrono i termini per le memorie integrative
La Nuova Procedura Civile del 26.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 25.1.2024
La Nuova procedura Civile del 24.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 23.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 22.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 19.1.2024
Riforma Civile: entro primavera arrivano i correttivi dice Nordio
La Nuova Procedura Civile del 18.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 17.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 16.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 15.1.2024
VIOLA, Un po’ di chiarezza dopo il dm 217/2023 sulle notificazioni per via telematica da parte degli avvocati
La Nuova Procedura Civile del 12.1.2024
Comunicazione del 11.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 9.1.2024
La Nuova Procedura Civile del 8.1.2024
Modifiche allo statuto dei contribuenti, ecco il testo del d.lgs.219/2023 con l’introduzione del principio di proporzionalità e della consulenza giuridica: si possono limitare i diritti dei contribuenti nei limiti dello stretto necessario ed è possibile chiedere consulenze la cui risposta è basata su documenti di prassi.
Nuove regole tecniche per i processo telematici: ecco il testo del d.m. 29.12.2023
Speciale FOCUS LaNuovaProceduraCivile: Riforma Cartabia + sinteticità + collegamenti ipertestuali e compenso + appello incidentale + pignoramento
Intelligenza artificiale ed onere probatorio, in materia di procedura di mobilità straordinaria
La Nuova Procedura Civile del 19.12.2023
La Nuova Procedura Civile del 18.12.2023
Tributario, violazione del principio di sinteticità (concisione ed intellegibilità) per sproporzione rispetto al livello di complessità e al valore della causa: inammissibilità
Speciale Cartabia 11.12.2023: Dottrina + Schemi + Prassi
Speciale Cartabia: giurisprudenza + formule
La Nuova Procedura Civile del 4.12.2023
Conclusionali per il Tribunale di Mantova (ord. 13.9.2023): vanno omessi i riferimenti allo svolgimento del processo e vanno solo richiamate le difese senza riproporle.
La Nuova Procedura Civile del 1.12.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 29.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 28.11.2023
Più probabile che non nel caso di pluralità di cause: eliminare quelle meno probabili per poi confrontare quelle rimaste
La Nuova Procedura Civile del 24.11.2023
Introduzione del giudizio in materia lavoristico-locatizia con rito ordinario, anziché con rito speciale: che succede dopo la riforma Cartabia?
La Nuova Procedura Civile del 23.11.2023
Casella PEC piena, che succede? Risponderanno le Sezioni Unite.
Notifica telematica: perfezionamento per il notificante all’accettazione
La Nuova Procedura Civile del 22.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 21.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.11.2023
Banche Dati di Merito al via: dal 20 novembre per i Professionisti, dal 14 dicembre per i cittadini.
La Nuova Procedura Civile del 16.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 15.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 14.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.11.2023
Speciale LaNuovaProceduraCivile del 10 e 11 novembre 2023: ultimi FOCUS
La Nuova Procedura Civile del 8.11.2023
Il riforma del processo civile riduce la durata dei processi e l’arretrato (comunicato del Ministero della Giustizia del 7.11.2023)
La Nuova Procedura Civile del 7.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 6.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 3.11.2023
La Nuova Procedura Civile del 31.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 30.10.2023
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona stigmatizza i provvedimenti che sviliscono la dignità dell’Avvocato: comunicato
Speciale FOCUS riforma CARTABIA (26 E 27 OTTOBRE): LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
La Nuova Procedura Civile del 25.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 24.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 23.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 20.10.2023
Violazione criteri chiarezza e sinteticità: spese liquidate in misura superiore rispetto ai medi tabellari perchè l’altra parte è stata costretta ad impegnarsi di più
La Nuova Procedura Civile del 19.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 18.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 16.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 13.10.2023
Violazione dei criteri redazionali degli atti ex dm 110/2023 (carattere ed interlinea): si compensano le spese
La Nuova Procedura Civile del 12.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 11.10.2023
Comunicazione del 10.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 9.10.2023
Giusto salario minimo costituzionale: il giudice può discostarsi dalla contrattazione collettiva laddove sia in contrasto con i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
La Nuova Procedura Civile del 5.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 4.10.2023
La Nuova Procedura Civile del 2.10.2023
Riforma Cartabia, l’elenco delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c. non è tassativo
La Nuova Procedura Civile del 29.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 27.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 26.9.2023
Covid: illegittima la sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria, con discostamento dalla posizione della Consulta e dell’ISS
Processo civile d.c. (dopo Cartabia): questione di costituzionalità sull’art. 171-bis c.p.c.
Speciale FOCUS riforma CARTABIA: LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
La Nuova Procedura Civile del 20.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 19.9.2023
Processo civile d.c. (dopo Cartabia): ecco le linee guida del Tribunale di Cuneo
La Nuova Procedura Civile del 13.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 12.9.2023
La Nuova Procedura Civile del 11.9.2023
FORMULA: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023
Ecco l’Intelligenza Artificiale de LaNuovaProceduraCivile
La Nuova Procedura Civile del 7.9.2023
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Violazione del principio di sinteticità e compensazione delle spese
FORMULA: atto di citazione aggiornato alle specifiche del decreto 110/2023
Interpretazione deve partire da quella letterale secondo l’art. 12 preleggi: la disposizione irrimediabilmente oscura è incostituzionale. Ipse dixit della Corte Costituzionale.
CASCELLA, Responsabilità professionale del commercialista e riflessi sulla copertura assicurativa. Considerazioni a margine di una interessante decisione di merito
Decreto su criteri redazionali e limiti degli atti giudiziari pubblicato in Gazzetta Ufficiale: massimo 40 pagine, salvo giustificazione
Speciale Cartabia (14.7.2023): FORMULE + GIURISPRUDENZA
Consiglio Nazionale Forense: progetto di portale con Intelligenza Artificiale ad accesso gratuito
La Nuova Procedura Civile del 13.7.2023
Decreto ex art. 171 bis c.p.c. d.c. (dopo Cartabia): fissazione di un’udienza per decidere se convertire il rito in favore del semplificato
La Nuova Procedura Civile del 12.7.2023
Comunicazione del 11.7.2023
Lutto per la perdita dell’avv. Gianmarco Cesari
La Nuova Procedura Civile del 6.7.2023
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Speciale ad accesso GRATUITO (30 giugno e 3 luglio): novità della riforma Cartabia con decorrenza 30.6.2023 (schemi + dottrina + formula + giurisprudenza + prassi&chiarimenti + dossier)
La Nuova Procedura Civile del 29.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 28.6.2023
La Nuova Procedura Civile del 26.6.2023
SPECIALE 23.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 11/2023 Settimanale Cartabia
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Questione di nullità proponibile anche in sede di precisazione delle conclusioni. La clausola contrattuale da interesse per ritardo può essere abusiva anche se inferiore all’interesse usurario.
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Contenuto degli atti difensivi e limiti redazionali
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Atti con riproposizioni ridondanti delle medesime argomentazioni pretestuose formulati in modo antitetico rispetto ai canoni di sinteticità e chiarezza: condanna ex art. art. 96 c. 3 c.p.c.
SPECIALE 16.6.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 10/2023 Settimanale Cartabia
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Enunciato normativo affetto da radicale oscurità: è incostituzionale
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La Nuova Procedura Civile del 30.5.2023
Invio messaggio audio su una chat di gruppo whatsapp: no alla sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro
GiuriMatrix: assistente legale basato sull’intelligenza artificiale.
SPECIALE 26.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 8/2023 Settimanale Cartabia
Verona, questi gli orientamenti sul Processo civile d.c. (dopo Cartabia): verbale di riunione ex art. 47 quater o.g.
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SPECIALE 19.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 7/2023 Settimanale Cartabia
Chiesto di escutere 8 testimoni, con conversione del rito da sommario in ordinario: il giudice riduce la lista testi, salvando il rito sommario
La Nuova Procedura Civile del 18.5.2023
La Nuova Procedura Civile del 17.5.2023
SPECIALE 12.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 6/2023 Settimanale Cartabia
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): Milano dice sì
La Nuova Procedura Civile del 10.5.2023 (7 news al giorno, 1400 all’anno)
Principio di sinteticità: atto troppo lungo (8 pagine per comparsa di risposta) legittima la compensazione delle spese
La Nuova Procedura Civile del 9.5.2023
VIOLA, Più probabile che non: 7 osservazioni critiche alla recente pronuncia della Cassazione
COCOLA-ZACCHEO, Organismi di mediazione ed enti di formazione. I circoscritti poteri di regolamentazione del Ministero.
SPECIALE 5.5.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 5/2023 Settimanale Cartabia
Rinnovazione della citazione d.c. (dopo Cartabia)
Mexico, dal 2027 il processo si svolgerà nel Metaverso: ecco un video dimostrativo.
SPECIALE 28.4.2023: in OMAGGIO per gli abbonati n. 4/2023 Settimanale Cartabia
Opposizione a decreto ingiuntivo: nuovo rito si applica solo quando il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
SPECIALE 21.4.2023: omaggio per gli abbonati n. 3/2023
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): per Genova applicabile al caso di consensuale.
Ricorso con cumulo di separazione e divorzio: Bari si orienta sulla tesi negativa
Libertà di forme e ammissibilità dell’atto nonostante il difetto di sinteticità: dopo la riforma Cartabia, le cose potrebbero cambiare?
Citazione – nuovo rito d.c. (dopo Cartabia) – notifica effettuata in data 1.4.2023 – conseguenze – nullità – rinnovazione
Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022): la prima giurisprudenza
FESTI, Intelligenza artificiale e diritto
COCOLA-ZACCHEO, Mediazione civile, circolare ministeriale del 5 aprile 2023: nuovi requisiti e criticità
SPECIALE 7.4.2023: in OMAGGIO per gli abbonati il Settimanale Cartabia
Giudicato da mancata opposizione a decreto ingiuntivo e consumatore, sì al controllo sull’abusività della clausola in sede monitoria: ecco le Sezioni Unite
Domanda di divorzio d.c. (dopo Cartabia): il termine è di procedibilità, non più proponibilità; queste le conseguenze pratiche.
FORMULA: comparsa di risposta con appello incidentale (dopo d.lgs 149/2022)
Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): queste le indicazioni del Tribunale di Vercelli
La Nuova Procedura Civile del 23.3.2023
Opposizione a decreto ingiuntivo d.c. (dopo Cartabia): queste le linee guida del Tribunale di Venezia
Tribunale di Lecco su entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lvo 149/2022) per i procedimenti introdotti con citazione e per opposizione a decreto ingiuntivo.
La Nuova Procedura Civile del 17.3.2023, speciale riforma Cartabia (d.lvo 14972022): la primissima Giurisprudenza
Rito semplificato di cognizione: Milano opta per interpretazione estensiva del giustificato motivo
VIOLA, Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022)
RIZZELLI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (artt. 473-bis.69 – 473-bis.71)
RUDI, Quanto vale una censura?
PRIMICERI, Processo del lavoro post Cartabia: queste le novità
Giudice di Pace di Prato: sospensione dei decreti ingiuntivi per il 2023
Riforma del processo civile, ufficio del Giudice di Pace di Milano, disposizioni in merito al contributo unificato dal 1.1.2023 e dal 1.3.2023 (comunicazione del 14.2.2023)
Decreto ingiuntivo non opposto: giudicato valicabile in ragione della tutela del consumatore.
La Nuova Procedura Civile del 17.2.2023: speciale ultime novità sulla riforma Cartabia
Riforma Cartabia famiglia: pubblicato in Gazzetta Ufficiale emendamento che posticipa l’efficacia del divieto di ascolto del minore da parte di giudici onorari al 30.6.2023
SCHEMA, Rito ordinario di cognizione post Cartabia: che succede se il giudice omette o ritarda il decreto ex art. 171-bis c.p.c.?
La Nuova Procedura Civile del 9.2.2023 (7 news al giorno, 1400 all’anno)
SCHEMA: Riforma Cartabia, sempre no alla produzione di documenti in udienza
SPINA, Riforma del processo civile: da quando si applicano le modifiche alla mediazione? Queste le contrapposte soluzioni interpretative.
La Nuova Procedura Civile del 31.1.2023
VIOLA, Rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.: le nuove preclusioni forti e deboli
Notifica a mezzo pec: se la casella è piena, allora il notificante deve procedere presso il domicilio fisico eletto
Contributo unificato e rito semplificato di cognizione (riforma Cartabia)
Nuovo art. 121 c.p.c. (d.lvo 149/2022) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione
Schema Notificazioni: le novità dopo la riforma Cartabia
SCHEMA: nuovo rito ordinario, dalla citazione alla prima udienza
SCHEMA iter: procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. (dopo la legge di Bilancio 2023)
SCHEMA: Procedimento innanzi al Giudice di Pace dopo la legge di bilancio 2023, date di efficacia
TABELLA, Mediazione, legge di bilancio, anticipazione della riforma del processo civile: testo di legge con tutte le modifiche con date di efficacia (testo a fronte, ante e post riforma)
La Nuova Procedura Civile del 9.1.2023 (7 news al giorno)
Milleproroghe sulla Giustizia in Gazzetta Ufficiale + schema
Legge di bilancio 2023: date di efficacia della riforma del processo civile
Formula: atto di appello alla luce della riforma 2023
Riforma processo civile 2023: pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’anticipazione dell’entrata in vigore
VIOLA, Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico
Inefficacia del pignoramento per tardivo deposito nella nota di trascrizione: Mantova non condivide l’orientamento della Cassazione perchè va seguita la lettera della legge
SCHEMA: Udienza a trattazione scritta (c.d. udienza cartolare), evoluzione della disciplina dalla legislazione emergenziale (Covid) alla riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) in vigore dal 1.1.2023
CERRATO, L’ammissibilità dell’azione revocatoria semplificata ex art. 2929 – bis. c.p.c. avverso l’atto di conferimento di quote sociali quale negozio a titolo gratuito (nota a Trib. Savona, 7 settembre 2022)
No al rapporto di lavoro se non si raggiunge la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica (attendibilità)
ALBANESE, Il futuro della Giustizia è smart?
Responsabilità sanitaria: erroneo il riferimento del CTU al criterio probabilistico laddove riguardi l’indagine sulla condotta
VIOLA, Probabilità prevalente nel caso di più alternative causali, tra logica e test baconiano (nota a Cass. 25884/2022)
Interpretazione conforme a direttive UE: sì va bene, ma senza arrivare ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (IL ≥ IR). La direttiva (anche se chiara, precisa e incondizionata) vincola lo Stato, ma non il cittadino.
SPINA, Contumacia e oneri probatori: contrasto giurisprudenziale?
Superbonus 110%: miglioramento dell’efficienza energetica può ledere il decoro, ma serve la prova
Superbonus 110%: se è innovazione lesiva del decoro architettonico, serve l’unanimità
Giudizio di legittimità: denunciabile solo la motivazione che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dell’art. 12 preleggi (giurisprudenza costante)
Danno da emotrasfusione, nesso causale tra trasfusione e contagio, accertamento della Commissione medico-ospedaliera, efficacia probatoria: parola alle Sezioni Unite
ALBANESE, Riflessioni a margine del XXXV Congresso Nazionale Forense: dalle radici identitarie i nuovi orizzonti della Professione
LESTINI, Il forense e il domicilio digitale
Tabella Progetti Tribunali/Università in materia di giustizia predittiva di L. GIORDANO
Speciale Riforma Processo Civile: LIBRI + SCHEMI + DOTTRINA + FORMULE + TESTI DI LEGGE + RELAZIONI ILLUSTRATIVE + GIURISPRUDENZA + PRASSI & CHIARIMENTI
SPINA, Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022
Riforma Processo Civile: ecco il testo pubblicato in gazzetta Ufficiale
Giustizia Predittiva induttiva (impostazione statistico-giurisprudenziale): arriva anche il Tribunale di Milano
Tabelle nuovi PARAMETRI FORENSI (in vigore dal 23.10.2022)
Riforma del processo civile approvata in via definitiva: queste le novità
BROSIO, Il profilo gius-economico della tutela cautelare d’urgenza nel contesto epidemiologico Covid-19
Locazione abitativa: no all’obbligo di rinegoziazione da sopravvenuta pandemia Covid
FORMULA: atto di citazione (per procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023)
Riforma del processo civile (l. 206/2021): relazione illustrativa
Interpretazione: non deve mai essere strumento per sostituirsi alla voluntas legis
Il Giudice non si basa sulle probabilità, ma su prove certe: sì alla conferma logica superiore (più elevata idoneità rappresentativa), per Corte dei Conti Sicilia.
Incompatibilità tra norme e possibilità ‘abrogativa’ per il giudice: VIGNETTA
Ipsoa estende Giurimetria al fiscale: giustizia predittiva (induttiva), su spinta del progetto di legge
CAPUTO, L’intelligenza artificiale applicata alla giustizia: strumento dell’uomo o suo sostituto?
Speciale novità ex l. 206/2021 in vigore da oggi 22.6.2022 in tema di FAMIGLIA ed ESECUZIONI
ZACCARO, Pignoramento presso terzi: modifiche ex l. 206/2021 in vigore dal 22.6.2022 e problemi applicativi
RIZZELLI, L’art 709 ter c.p.c. novellato dalla l. 206/2021 e il problema della nozione di pregiudizio per il minore
Schema: NUOVO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 206/2021 di riforma del processo civile
GRECO, Opere d’Arte: breve vademecum pratico-giuridico per il loro acquisto
Sì al nesso di causalità anche in situazioni sotto il 50%+1, ma con prudente apprezzamento della complessiva evidenza probatoria.
Giustizia predittiva (induttiva) in materia tributaria: ecco il testo della proposta di legge.
COZZA-MEDINELLI, Sui buoni fruttiferi postali serie q/p e sul tasso di interesse
CERRATO, Sui rapporti tra tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e coercizione indiretta ex art. 614 bis. c.p.c.
MARASCA, Il calendario del processo civile: la pratica attuazione.
Invito a conciliare indicando termini, per il ricorrente, per far pervenire la sua proposta e, per controparte, per replicarvi con controproposta (Corte dei conti)
E’ sbagliata l’applicazione generalizzata del più probabile che non: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica
VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale.
Analogia legis e iuris solo in caso di lacuna normativa ed impossibilità di interpretazione letterale: non basta invocare il “sistema”
Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare e cancellazione dall’albo
Imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui l’Agenzia delle entrate-riscossione è parte convenuta opposta (Ministero della giustizia, provvedimento 30.10.2024)
Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società, irritualità di memorie tecniche e tardività delle eccezioni, rito camerale, prevalenza della sostanza sulla forma
Privacy, risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori
Entro quando far valere l’altrui pregressa ‘non contestazione’?
Webinar, 29.11.2024: Intelligenza Artificiale al servizio degli studi legali
Obbligo di colleganza e diritto di difesa
Concordato preventivo biennale: d.l. 14 novembre 2024, n. 167 in Gazzetta ufficiale
lunedì, Novembre 25, 2024