Interrogatorio formale e silenzio

In tema di prove, con riferimento all’interrogatorio formale, la disposizione dell’art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  22.11.2019, n. 30519