Estensione del pignoramento: chi e quando può richiederla?

Le riforme 2005 dell’art. 499 c.p.c., comma 4, come mod. dal D.L. n. 35 del 2005, conv. in L. n. 263 del 2005, hanno anche trasformato l’istituto dell’estensione del pignoramento, prima previsto solo per l’esecuzione mobiliare, in strumento generale, che può trovare applicazione, per la migliore soddisfazione dei creditori, in relazione a qualunque forma espropriativa, ma entro uno spazio ben individuato. L’estensione del pignoramento – disciplinata all’interno dell’articolo del codice dedicato all’intervento – non può trovare ingresso cioè in ogni momento del processo ma solo, al più tardi, entro l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, in cui si cristallizza definitivamente, anche a tutela del debitore, l’oggetto della procedura. E’ correlata all’esigenza di circoscrivere ad una determinata fase la possibilità di estendere il pignoramento, la previsione dell’art. 499 c.p.c., comma 4, secondo la quale solo ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato preventivamente o all’udienza indicata, l’esistenza altri beni utilmente pignorabili, o, in mancanza di tale indicazione, il creditore intervenuto tempestivamente ha facoltà di chiedere l’autorizzazione all’estensione. Quindi, solo l’interventore tempestivo, beninteso munito di titolo esecutivo, è titolare della specifica facoltà di chiedere l’estensione del pignoramento, ed essa può essere esercitata non oltre l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.10.2019, n. 25026