Modifica della domanda in sede di precisazione delle conclusioni e rinuncia agli atti del giudizio: serve la procura speciale?

In osservanza dell’art. 384 c.p.c., comma 1, è formulato il seguente principio: Il difensore della parte costituita in giudizio, senza essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 306 c.p.c., comma 2, può modificare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma non può rinunciare validamente agli atti del giudizio. Qualora il difensore, non munito di procura speciale, rinunzi alla domanda o ad un capo di essa, la rinunzia non è validamente effettuata ed il vizio che si determina qualora il giudice rigetti la domanda, o il detto capo, può essere rilevato, ove sia adeguatamente prospettato e riproposto, nei successivi gradi del giudizio.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.10.2019, n. 25045