Opposizione agli atti esecutivi, introduzione della fase di merito: costituzione in giudizio ed iscrizione a ruolo, tempestività

Il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima notificazione, e non di cinque.

 Nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.9.2019, n. 24224