Forma scritta ad substantiam o ad probationem, testimonianza e prova per presunzioni, ammissibilità

Quando per legge o per volontà delle parti sia prevista, per un certo atto o contratto, la forma scritta, sia essa ad substantiam o ad probationem, tanto la prova testimoniale quanto quella per presunzioni che abbiano ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l’esistenza dell’atto o del contratto sono inammissibili, salvo che la detta prova non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 16.9.2019, n. 13202