Responsabilità dell’avvocato e doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente: conseguenze pratiche

In tema di responsabilitàprofessionale, va confermato che l’obbligo di diligenza previsto dall’art. 1176 c.c., comma 2, e dall’art. 2236 c.c., imponendo al professionista, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, pone a suo carico l’onere di provare di aver rappresentato a quest’ultimo tutte le questioni ostative al raggiungimento del risultato previsto, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, nonché di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, e di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire iniziative dall’esito probabilmente sfavorevole.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.9.2019, n. 23004