Decreto ingiuntivo, riforma o cassazione della sentenza che aveva accertato il diritto, giudicato

Va condiviso il principio secondo cui l’effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall’art. 336 c.p.c., comma 2, opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l’aveva accertato, e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso. Deve essere difatti ribadito che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone sempre nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum  (e ciò ancorchè su quest’ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione).

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.5.2019, n. 12999