Chiamata in garanzia impropria, azione principale e azione di garanzia: cause scindibili?

In caso di chiamata in garanzia impropria, l’azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, cosicchè le due cause, benchè proposte all’interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili.

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l’inscindibilità delle cause ai fini dell’integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorchè il chiamato (rimasto contumace) non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l’attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato.

In caso di domanda di garanzia impropria, qualora si verifichi un ulteriore allargamento delle domande oggetto del giudizio per la proposizione di una nuova domanda da parte dell’attore originario verso la parte chiamata in causa, con postulazione della sua responsabilità alternativa e/o concorrente rispetto a quella del convenuto originario, si verifica un collegamento fra la domanda originaria e quella introdotta contro parte chiamata in causa secondo un nesso di incompatibilità, per cui la fondatezza dell’una domanda esclude quella dell’altra, ed in tal caso si configurata una fattispecie di cosiddetto litisconsorzio necessario successivo (o “processuale” o “unitario”), sì che la trattazione deve seguire secondo le regole di svolgimento del litisconsorzio necessario iniziale supposte dall’art. 102 Cost. e le cause, nonostante l’apparente generalizzazione della regola dell’art. 103 c.p.c., comma 2, a tutte le ipotesi di litisconsorzio facoltativo (iniziale) non sono separabili e in sede di impugnazione sono sempre inscindibili (ai sensi dell’art. 331 c.p.c.)”.

Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall’attore e chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell’attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause, cosicché, ove il giudice di secondo grado ravvisi la nullità della citazione con cui il terzo – rimasto contumace in primo grado – è stato chiamato in giudizio, legittimamente rimette, previa separazione, soltanto la causa di garanzia a quel giudice ed in relazione a tale statuizione il cumulo resta scindibile anche nella successiva fase del ricorso per cassazione, di modo che spetta alla parte convenuta che aveva chiamato in causa il terzo e che ritenga illegittimamente disposta la separazione e la rimessione della causa di garanzia, dolersi di tale statuizione notificando il ricorso per cassazione al terzo e prospettando apposito motivo di ricorso sul punto, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere prospettata come motivo del ricorso proposto soltanto nei confronti delle altre parti, trovando applicazione l’art. 332 c.p.c. (con la conseguenza che se all’atto della trattazione l’impugnazione contro o da parte del terzo è già esclusa non dev’essere disposta la notifica al terzo del ricorso) e non l’art. 331 c.p.c.

 

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 10.5.2019, n. 12559