Il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità e/o inefficacia del licenziamento diversa da quella eccepita nel ricorso introduttivo del primo grado

Il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità e/o inefficacia del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Difatti, la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all’atto e non è idonea a estendere l’oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.5.2019, n. 12430