Patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in quanto anticipate dall’Erario, sicché tale richiesta è incompatibile con l’ammissione al beneficio (anche a prescindere dall’anteriorità o meno del relativo decreto rispetto alla domanda ex art. 93 c.p.c.).

 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 180 (pubbl. 29.7.2019)