No al teorema di Bayes sulla valutazione della prova: ora lo dice la Cassazione penale
Non è utilizzabile il teorema di Bayes ai fini di valutare la probabilità che un determinato soggetto abbia commesso una determinata azione. Infatti tale teorema, ampiamente applicato in ambito statistico, inerisce alla valutazione della probabilità che eventi ripetibili e la cui frequenza sia nota possano avvenire o essere avvenuti. La ricostruzione della condotta umana in un dato momento storico implica invece la valutazione di un evento non necessariamente ripetibile e che può rispondere a logiche devianti, irrazionali, al di fuori di logiche ripetitive con la conseguenza che la bassa percentuale di probabilità di un dato esito non implica che lo stesso non possa essere avvenuto.
Cassazione penale, sezione seconda, sentenza del 7.5.2019, n. 19138