Cessazione della materia del contendere per morte: solo quando la posizione giuridica è personalissima ed intrasmissibile.

La cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente richiesta. In particolare, l’evento morte, ove comunque risultante in giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa qualora la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima e intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare. In questi casi detto evento vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della contesa, con la conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed importa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, che non siano passate in cosa giudicata [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.1.2014, n. 536 con nota di RINALDI].

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