Irragionevole durata del processo, procedimento per l’equa riparazione, mancata comparizione delle parti, dichiarazione di non luogo a provvedere: strumenti di tutela

In tema di procedimento camerale per equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ed in particolare nel procedimento attualmente regolato dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter nel quale la corte d’appello provvede ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e ss., in caso di mancata comparizione delle parti (ipotesi in alcun modo contemplata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio), il conseguente provvedimento collegiale con il quale la Corte d’appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari “non luogo a provvedere” sulla domanda non comporta l’estinzione del giudizio ma è riconducibile – sia pure in via di mera assimilazione – al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., comma 1, che ha natura meramente ordinatoria, imponendo piuttosto la tempestiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., la quale determina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’originario ricorso; il provvedimento difatti, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione. E’ viceversa ammissibile, e deve essere accolto, il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del Presidente della corte d’appello che neghi la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 181 c.p.c. proposto a seguito di provvedimento di “non luogo a provvedere”; pur non avendo (anche) quest’ultimo provvedimento natura decisoria, esso conclude infatti in modo abnorme un processo contenzioso su diritti soggettivi, nè potendo invocarsi la riproponibilità della domanda ai sensi dell’art. 310 c.p.c., ostandovi il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 insuscettibile d’interruzione.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.8.2019, n. 21776