Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: entro quale termine va effettuata la chiamata in causa del terzo?

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa del terzo, sollecitata dall’opponente, deve avvenire, a pena di decadenza, già con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (ovvero al limite essere avanzata in prima udienza, ma da parte opposta).

La chiamata in causa del terzo richiesta dalla difesa dell’opponente in prima udienza, seppur motivata dalla impostazione difensiva addotta dall’opposto con la propria comparsa di costituzione, appare inammissibile e come tale nulla e inidonea a spiegare i propri effetti, e ciò anche se i terzi chiamati si siano poi costituiti in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.

Corte di Appello di Ancona, sentenza del 18.9.2019, n. 1350